• Gennaio 17, 2022
di Redazione Anci

Appalti Pnrr

In GU il Dpcm su linee guida per le pari opportunità nei contratti finanziati dal PNRR o dal PNC

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il dpcm recante le linee guida volte a favorire l’equità, l’inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, Piano Nazionale Complementare per Giovani, donne e lavoratori disabili
In GU il Dpcm su linee guida per le pari opportunità nei contratti finanziati dal PNRR o dal PNC

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il dpcm recante le linee guida volte a favorire l’equità, l’inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare per Giovani, donne e lavoratori disabili. Le linee guida trovano applicazione sia nell’ambito delle concessioni sia nell’ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore  alle soglie di rilevanza europea. Alcune delle  misure  previste  dalle disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano  alle  procedure  di gara e  ai  contratti  PNRR  e  PNC  senza  necessità di  specifico inserimento  da  parte  delle  stazioni  appaltanti  di apposite previsioni nei bandi di gara.  In particolare, sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo, secondo il numero dei dipendenti, attraverso:  a)  la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all’articolo 46 del decreto  legislativo  11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2); b)  la consegna della relazione di  genere  sulla  situazione  del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3); c)  la presentazione della dichiarazione e della  relazione  circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al  lavoro delle persone con disabilità, di cui  all’articolo  17  della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis).  Gli obblighi di consegna previsti, all’articolo  47,  commi  2,  3  e 3-bis, derivano direttamente dalla legge  e  si  applicano  anche  in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di  tutela  dell’affidamento  degli operatori economici è senz’altro opportuno che il contenuto di detti obblighi  sia  espressamente  indicato  nel  bando  di  gara  e  nel contratto. Il provvedimento è attuativo dalle disposizioni di cui all’art. 47, comma 8, del DL77/2021 e prevede l’applicazione di misure premiali e modelli di clausole all’interno dei bandi di concorso, differenziati in base a settore, tipologia e natura del progetto.
E’ obbligatorio riservare il 30 per cento delle assunzioni funzionali all’attuazione del contratto ai giovani con meno di 36 anni e alle donne (salvo le deroghe previste all’articolo 47, comma 7, dello stesso dl 77/2021).
In questa clausola rientrano però solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l’esecuzione del progetto finanziato dal PNRR o PNC con esclusione dal computo dei rapporti di lavoro non essenziali.

Le misure premiali
Introdotta la possibilità di assegnare un punteggio più alto in graduatoria ad un candidato che:

  • non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti discriminatorinei tre anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
  • usi, o si impegni ad utilizzare, modalità innovativedi organizzazione del lavoro e strumenti che permettano la soddisfazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei dipendenti;
  • si impegni ad assumere giovani, donne e disabili per una quota superioreal 30% delle assunzioni;
  • abbia rispettato i principi di parità generazionalee di genere nell’ultimo triennio;
  • abbia rispettato gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla legge  68/1999;
  • presenti volontariamente una dichiarazione di carattere non finanziario “per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto”.

Le linee guida hanno stabilito anche il peso delle premialità, a seconda dei criteri di valutazione usati. Pertanto, la SA non può decidere a propria discrezione.

Criterio Peso del premio
Quota di lavoro femminile inferiore al 10 per cento nel settore economico di attività prevalente dell’impresa Non inferiore al 4 per cento del punteggio tecnico
Quota di lavoro femminile inferiore al 20 per cento nel settore economico di attività prevalente dell’impresa Non inferiore al 2 per cento del punteggio tecnico
Quota di lavoro femminile inferiore al 30 per cento nel settore economico di attività prevalente dell’impresa Non inferiore al 1 per cento del punteggio tecnico
Quota di lavoro giovanile inferiore al 10 per cento nel settore economico di attività prevalente dell’impresa Non inferiore al 4 per cento del punteggio tecnico
Quota di lavoro giovanile inferiore al 20 per cento nel settore economico di attività prevalente dell’impresa Non inferiore al 2 per cento del punteggio tecnico
Quota di lavoro giovanile inferiore al 30 per cento nel settore economico di attività prevalente dell’impresa Non inferiore al 1 per cento del punteggio tecnico

 Deroghe alle clausole

I succitati vincoli possono essere evitati – previa adeguata e specifica motivazione delle ragioni per cui la natura del progetto renda impossibile l’applicazione dei criteri, o lo renda contrario ai principi generali – solo se alcuni elementi del progetto ne rendano l’inserimento “impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. In tal caso, come anticipato, ai sensi dell’art. 47 del Decreto Semplificazioni bis, comma 7:

  • committenti possono non inserire le clausole di premialità e l’obbligo di assunzione di giovani e donne nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti.
  • i committenti possono riservare una quota inferiore al 30 % alle assunzioni di giovani e donne.

Resta ferma, comunque, la possibilità di non applicare le deroghe “anche qualora ricorressero in linea astratta alcuni presupposti per la loro applicazione”.

L’atto dovrà essere espresso dal responsabile della stazione appaltante prima o durante l’avvio della procedura ad evidenza pubblica e può avvenire “nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa”.

Penali per i soggetti inadempienti

Previste delle penali nei confronti dei soggetti che violano le seguenti disposizioni:

  1. mancata redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (interdizione di 12 mesi “da ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC”);
  2. mancata produzione della dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla disabilità (esclusione dalle procedure di gara);
  3. non aver rispettato la quota del 30 per cento delle assunzioni di giovani con meno di 36 anni e donne;
  4. altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.

Per quanto riguarda le penalità 3 e 4, le linee guida ricordano che si può fare riferimento all’art. 50 del decreto legge n. 77/2021 inerenti la sanzione giornaliera per inadempimento, che può essere “compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale”, in base alla gravità del fatto.

Secondo le linee guida, il committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito, dovrà rendere pubbliche le relazioni e le dichiarazioni obbligatorie citate in precedenza, che andranno inviate anche ai Ministeri di riferimento.