• Gennaio 17, 2022
di Redazione Anci

Edilizia

Cds su definizione di “portico”, differenze con la “pergotenda” e regime di nuove costruzioni

La decisione presa sul ricorso contro un ordine di demolizione ingiunto da un’Amministrazione comunale per una struttura esterna a una caffetteria, qualificata come portico abusivo e costruito in assenza di titolo edilizio, ritorna sulla definizione di portico e sulle differenze con la pergotenda.
Cds su definizione di “portico”, differenze con la “pergotenda” e regime di nuove costruzioni

Il Consiglio di Stato, VI sez., con la recente sentenza n. 32/2022 del 4 gennaio u.s., inerente il ricorso contro un ordine di demolizione ingiunto da un’Amministrazione comunale per una struttura esterna a una caffetteria, qualificata come portico abusivo e costruito in assenza di titolo edilizio, ritorna sulla definizione di portico e sulle differenze con la pergotenda.
Nel caso di specie un proprietario considerava una struttura come “pergotenda”, quindi rientrante tra gli interventi di edilizia libera, mentre il Comune riteneva il manufatto come “portico”,  a seguito del sopralluogo.
I magistrati ammnistrativi richiamano l’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, che elenca le opere eseguibili senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, ricordando che questo elenco è tassativo e nessuna delle voci che riporta è riconducibile alla struttura contestata.
In particolare, tra le opere rientranti in edilizia libera (eseguibili senza alcun titolo abilitativo), vi sono:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001;
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, ((come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,)) da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Il Consiglio di Stato ritiene quindi che, con particolare riferimento alla lettera e-bis), l’opera stagionale non è né stagionale nè facilmente smontabile, ma realizzata come opera permanente. Vieppiù, i giudici evidenziano che le pertinenze sono attività di edilizia libera (ai sensi dell’art. 3 c. 1, let. e.6 del TUE), quando non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale, criterio che va utilizzato anche per il portico. Pertanto, nel caso in questione, avendo una copertura e, superando la struttura contestata, la soglia del 20%, la stessa non rientra tra gli interventi di edilizia libera ma nel regime delle nuove costruzioni. Conseguentemente essendo stato realizzato in assenza del titolo edilizio abilitativo, esso è abusivo e se ne conferma la demolizione, come disposta dal Comune.