• Dicembre 20, 2021
di Redazione Anci

Appalti

Consiglio Stato su ASMEL non qualificabile come ‘centrale committenza’ o ‘soggetto aggregatore’

I magistrati amministrativi non hanno condiviso la tesi dell’appellante secondo cui la qualifica di centrale di committenza in capo ad Asmel e la sua legittimazione alla indizione della procedura di gara per conto degli enti locali associati sarebbero derivate dall’essere un’associazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Consiglio Stato su ASMEL non qualificabile come ‘centrale committenza’ o ‘soggetto aggregatore’

Pubblichiamo la recente sentenza del Consiglio di Stato 6/12/2021 n. 8072 con cui viene disposto che l’Asmel – Società Consortile a r.l., non può essere qualificata “centrale di committenza” o “soggetto aggregatore”.
Nel caso di specie, Asmel aveva proposto appello rispetto alla sentenza di primo grado contro la delibera n. 32 del 30 aprile 2015 di ANAC che le aveva vietato lo svolgimento di attività di intermediazione negli acquisti pubblici, dichiarando altresì prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere da tale società, a causa dell’inosservanza da parte di quest’ultima dei modelli organizzativi per le centrali di committenza previsti dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici.
Il Consiglio di Stato, conferma, quindi l’appellata sentenza ritenendo esente dai contestati profili di illegittimità il provvedimento impugnato con cui l’ANAC ha negato ad Asmel s.c.a.r.l. la qualificazione di “centrale di committenza”, a ragione della non corrispondenza ai tipi legali previsti dall’art. 33, comma 3bis, d.lgs. 12 aprile 2006, 163 per l’unione di comuni e l’accordo consortile, escludendone altresì la qualificazione di “organismo di diritto pubblico”.
I giudici di secondo grado ricostruiscono il quadro normativo e ricordano che, con la sentenza del 4 giugno 2020 (C.3/19), la Corte di Giustizia ha chiarito che, al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e l’apertura ad una concorrenza non falsata, non può essere riconosciuta da una normativa nazionale la qualità di «centrale di committenza» ad un soggetto privo della qualità di amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18.
I magistrati amministrativi, non hanno condiviso la tesi dell’appellante secondo cui la qualifica di centrale di committenza in capo ad Asmel e la sua legittimazione alla indizione della procedura di gara per conto degli enti locali associati sarebbero derivate dall’essere un’associazione tra amministrazioni aggiudicatrici (rappresentate dai piccoli comuni associati) e, a sua volta, amministrazione aggiudicatrice. Pertanto – atteso che l’ANAC ha accertato la carenza in capo ad Asmel dei requisiti di legge – il Consiglio di Stato, con la sentenza 8072 del 6/12/2021 ha disposto che la stessa Amsel – Società Consortile a r.l., non può essere qualificata “centrale di committenza” o “soggetto aggregatore”, in quanto non iscritta all’albo tenuto dall’Autorità ai sensi dell’art. 213, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, insufficiente essendo, a tali fini, l’iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.