• Marzo 11, 2023
di Redazione Anci

La normativa di Protezione civile

Nelle note allegate è possibile consultare l’allegato alla Direttiva che descrive nel dettaglio i contenuti del paino, riportando in una tabella di sintesi i contenuti delle pianificazioni di protezione civile ai diversi livelli territoriali

Il Codice della protezione civile, d.lgs. n. 1/18, ha ampiamente riformato il Servizio nazionale di Protezione civile, consolidando il ruolo del Sindaco nel modello organizzativo per la gestione delle emergenze. Il Sindaco, quale Autorità territoriale di protezione civile, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in ordinario è responsabile delle attività di informazione alla popolazione, svolte a cura del Comune, vigila sulle strutture comunali affinché siano recepiti gli indirizzi nazionali e regionali e destinate risorse finanziare per le attività di protezione civile. Ai Sindaci compete l’articolazione delle strutture organizzative preposte, con l’attribuzione di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, assicurando che siano disciplinate le modalità organizzative semplificate per rispondere agli eventi calamitosi. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dall’art. 12 c. 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per finalità di protezione civile è responsabile anche di adottare i provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e di vigilare sul Comune per le attività di informazione e coordinamento nei confronti della stessa.

In merito alle attività di pianificazione, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021 definisce gli indirizzi per la predisposizione dei Piani di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali e riporta le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione ai diversi livelli. Il piano comunale di protezione civile è predisposto sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla sua stesura e aggiornamento concorrono tutte le aree/settori dell’amministrazione (ad esempio: urbanistica, settori tecnici, viabilità), con il coordinamento del servizio di protezione civile comunale. Come previsto dall’art. 12 del Codice, il piano viene approvato con deliberazione consiliare nella quale vengono individuate le modalità di revisione periodica e aggiornamento. Queste ultime possono essere eventualmente rinviate ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa per modifiche non sostanziali, per aspetti non attinenti alla governance. In base alla direttiva sulla pianificazione le Regioni devono definire entro 12 mesi, i confini geografici ed i criteri organizzativi degli ambiti territoriali ottimali ed emanare o aggiornare gli indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/Città metropolitana, di ambito e comunale entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti all’organizzazione informativa dei dati territoriali. Il Piano ai diversi livelli deve comprendere un elenco di contenuti commisurati all’effettiva capacità operativa del Comune. Nelle note allegate è possibile consultare l’allegato alla Direttiva che descrive nel dettaglio i contenuti del paino, riportando in una tabella di sintesi i contenuti delle pianificazioni di protezione civile ai diversi livelli territoriali. I comuni hanno 12 mesi di dall’emanazione delle linee guida regionali per l’aggiornamento dei Piani e, in caso di mancata emanazione dei suddetti, indirizzi i comuni comunque procedono all’aggiornamento dei Piani entro diciotto mesi dalla pubblicazione delle direttive regionali vigenti e degli indirizzi di cui alla   direttiva, laddove compatibili.

 

Per saperne di più:

Scheda responsabilità sindaci

Sintesi codice PC e pianificazione