- Febbraio 10, 2022
Edilizia
Cassazione su condono abusi in aree vincolate
La Cassazione ritiene che “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del dl. n. 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincoloSegnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione, 3 Sez. Penale, sent. n. 2231/2022 in materia di abusi edilizi commessi in area vincolata.
Nella sentenza i magistrati della Corte di Cassazione affermano che “È costante il principio, in tema di abuso edilizio, per cui la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti, e ciò anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono. Ne consegue che se si proseguono i lavori edilizi su un immobile abusivo dopo la scadenza del termine per il condono, senza che il permesso in sanatoria sia stato rilasciato, si producono due effetti giuridici: la commissione di un ulteriore reato, trattandosi di lavori edilizi su immobile abusivo, e la non concedibilità del condono richiesto, perché la data a cui fa riferimento la legge serve a fotografare la situazione di fatto esistente su cui valutare la possibilità di rilasciare il titolo in sanatoria.”
Pertanto, la Cassazione ritiene che “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall’art. 32 del dl. n. 269/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al citato decreto e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Non sono invece in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.”