• Luglio 13, 2022
di Redazione Anci

Consiglio di Stato

Silenzio-assenso si forma anche se l’attività richiesta non è conforme alla disciplina di settore

Secondo i giudici di Palazzo Spada viene fatta salva solo l’ipotesi della radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza
Silenzio-assenso si forma anche se l’attività richiesta non è conforme alla disciplina di settore

Importante sentenza del Consiglio di Stato Cons. St., sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746  in tema di procedimento amministrativo e formazione del silenzio assenso.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, il silenzio-assenso si forma anche quando l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non è conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, e ciò in ragione dell’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore – rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l’attività al controllo dell’amministrazione –, che viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi silentemente. Secondo la sentenza in commento, dunque, il dispositivo tecnico denominato ‘silenzio-assenso’ risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia ‘equivale’ a provvedimento di accoglimento. Tale equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge.
Resta fermo che il silenzio-assenso non costituisce una modalità ‘ordinaria’ di svolgimento dell’azione amministrativa, bensì costituisce uno specifico ‘rimedio’ messo a disposizione dei privati a fronte della inerzia dell’amministrazione
Dai requisiti di validità – il cui difetto non impedisce il perfezionarsi della fattispecie – va distinta invece l’ipotesi della radicale ‘inconfigurabilità’ giuridica dell’istanza: quest’ultima, cioè, per potere innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto, deve essere quantomeno aderente al ‘modello normativo astratto’ prefigurato dal legislatore.