• Maggio 20, 2020
di Redazione Anci

Società partecipate

Sentenza n.26 del 28 aprile 2020, Corte dei conti Lazio sui Piani di razionalizzazione

La sezione regionale di controllo ha accertato l’inadempimento del Comune all’obbligo di adottare la deliberazione consiliare di revisione periodica delle partecipazioni ex artt. 20, comma 3 e 26, comma 11 del d.lgs. n. 175/2016 entro il 31/12/2018

La deliberazione n.26/2020 della Corte dei Conti del Lazio segnala l’inadempimento di un Comune agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.
I magistrati contabili del Lazio ritengono che alla luce della chiara precettività delle disposizioni del TUSP, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito dei piani di razionalizzazione presentati dal Comune, non possono non accertare l’inadempimento del Comune agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 oltre che di comunicazione alla medesima Sezione di controllo. La Corte richiama i principi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della sezione Autonomie (e delibera n. 22/2018/INPR del Lazio) con riguardo all’obbligatorietà della revisione straordinaria. Ricorda quindi che la ricognizione ordinaria, ex artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP è un adempimento periodico da assolvere entro il 31 dicembre di ogni anno, seguendo gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” resi dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, d’intesa la Corte stessa.
La Sezione regionale accerta quindi l’inadempimento del Comune all’obbligo di adottare la deliberazione consiliare di revisione periodica delle partecipazioni ex artt. 20, comma 3 e 26, comma 11 del d.lgs. n. 175/2016 entro il 31/12/2018, nel caso specifico, relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2017 e, alla luce delle sanzioni previste nel TUSP, trasmette la deliberazione alla competente Procura contabile per le valutazioni di competenza.