• Novembre 23, 2021
di Redazione Anci

Messa in sicurezza edifici e territorio 

Pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi ai Comuni per scorrimento graduatoria

Online l'avviso del ministero dell’Interno concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegna risorse ai Comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
Pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi ai Comuni per scorrimento graduatoria

Pubblichiamo l’avviso del Ministero dell’Interno relativo al decreto 8 novembre 2021, concernente l’applicazione dell’art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegna ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1. Il decreto ed i relativi allegati sono disponibili al seguente link .

Ai comuni indicati nell’allegato A, parte integrante del decreto, in applicazione dell’articolo 1 comma 139 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1. Tali Comuni sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti – relativi agli specifici importi – all’articolo 1 comma 143, della legge n. 145 del 2018, che decorrono dal 22 novembre 2021 (data di pubblicazione sulla GU dell’avviso relativo al decreto in questione). Sono esclusi dall’assegnazione del contributo gli enti locali titolari delle richieste riportate nell’allegato B, che costituisce parte integrante del decreto, per le quali non è stato confermato interesse al contributo.