• Aprile 2, 2021
di Redazione Anci

Appalti

Parere del Ministero delle Infrastrutture su affidamenti soprasoglia e supporto al RUP

Il Ministero evidenzia che il Rup può procedere con l’esternalizzazione del supporto solo dopo la preventiva verifica dell'assenza di professionalità interne alla stazione appaltante, valutando «la possibilità di accorpare solo le prestazioni tra loro omogenee (ad esempio incarichi di tipo amministrativo-legale, diversi da incarichi di tipo tecnico)» proprio per evitare l’indebito frazionamento.
Parere del Ministero  delle Infrastrutture su affidamenti soprasoglia e supporto al RUP

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) nel parere n. 814/2021 risponde alle domande circa l’affidamento soprasoglia – con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 – dei servizi di progettazione definitiva nonchè per il supporto al Responsabile Unico del Procedimento.
In merito al primo aspetto il Ministero, nel succitato parere rappresenta che, innanzitutto, nelle procedure sopra soglia il Rup deve valutare la possibilità di applicare le deroghe previste dalla legge 120/2020, di conversione del dl 76/2020, per velocizzare l’affidamento.
Infatti in via preventiva il Ministero rappresenta di verificare «se l’intervento rientra tra quelli di cui all’articolo 2, comma 4 della legge 120/2020 ai fini dell’utilizzo delle relative deroghe, posto che occorre applicare il decreto semplificazioni al fine di accelerare il più possibile gli affidamenti».
Invece relativamente alla questione circa il poter “scorporare” gli importi per il supporto al Rup, attesa la necessità di avvalersi di «diverse figure professionali esperte in campi specifici (ad esempio esperto in procedure espropriative, in monitoraggio investimenti pubblici, in procedure autorizzative, in scienze geologiche, in aspetti amministrativi legali)», i tecnici ministeriali evidenziano la necessità di evitare il frazionamento artificioso che si «configura quando prestazioni omogenee vengono artificiosamente suddivise allo specifico fine di eludere la disciplina del Codice degli appalti, per ottenere appalti di minor valore tali da poter astrattamente essere aggiudicati con procedure meno competitive, in sfregio al principio di concorrenza». A tal proposito nella risposta il Ministero evidenzia che il Rup può procedere con l’esternalizzazione del supporto solo dopo la preventiva verifica dell’assenza di professionalità interne alla stazione appaltante, valutando «la possibilità di accorpare solo le prestazioni tra loro omogenee (ad esempio incarichi di tipo amministrativo-legale, diversi da incarichi di tipo tecnico)» proprio per evitare l’indebito frazionamento. A tal proposito suggerisce il possibile ricorso ai lotti, ex articolo 51 del Codice.