- Marzo 26, 2020
Società partecipate
Ordinanza della Corte di Giustizia Europea su norme nazionali per affidamento in house
L’Ordinanza si esprime sulle questioni pregiudiziali rimesse dal Consiglio di Stato rispetto alla coerenza dei vincoli all’affidamento in house frazionato o pluripartecipato, imposti dalla normativa italiana, rispetto all'art. 12, par. 3 della direttiva n. 2014/24/UEPubblichiamo l’Ordinanza della Corte di Giustizia Europea Sez.I X, 6/2/2020 n. da C-89/19 a C-91/19 con cui tale organo, si esprime sulle questioni pregiudiziali rimesse dal Consiglio di Stato rispetto alla coerenza dei vincoli all’affidamento in house c.d. frazionato o pluripartecipato, imposti dalla normativa italiana, rispetto all’art. 12, par. 3 della direttiva n. 2014/24/UE.
Nello specifico il Consiglio di Stato aveva rimandato alla CGE le questioni di compatibilità con la richiamata Direttiva europea, delle norme italiane (punto 26 dell’Ordinanza) che prevedono la dimostrazione dei vantaggi dell’affidamento in house, rispetto alle altre forme (artt. 192, c. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016) nonché delle norme sul vincolo del perseguimento delle proprie finalità istituzionali delle partecipazioni e del controllo analogo congiunto in caso di affidamento in house a società pluripartecipata (art. 4, c.1 del d.lgs. n. 175 del 2016).
Rispetto alla prima questione, i Giudici europei dichiarano che non osta alla normativa nazionale la possibilità di imporre la dimostrazione, da parte della P.A., dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all’operazione di affidamento in house interna.
Anche sulla seconda questione relativa alla partecipazione al capitale di una società in house pluripartecipata, i Giudici Europei (richiamando una precedente pronuncia della CGE – punto 50 della sentenza Irgita) riconoscono che non osta alla normativa dello Stato membro impedire alle amministrazioni aggiudicatrici di acquisire partecipazioni al capitale di un ente partecipato da altre amministrazioni aggiudicatrici se tali partecipazioni non sono idonee a garantire il c.d. controllo analogo congiunto immediato; escludendo così la possibilità di condizionarlo ad un successivo affidamento in house.
Nel merito, sulla prima questione, l’Ordinanza della CGE al punto 42, dichiara che “l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che subordina la conclusione di un’operazione interna, denominata anche «contratto in house», all’impossibilità di procedere all’aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all’operazione interna”.
Sul secondo quesito, i Giudici europei concludono, punto 47 dell’Ordinanza, che “l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che impedisce ad un’amministrazione aggiudicatrice di acquisire partecipazioni al capitale di un ente partecipato da altre amministrazioni aggiudicatrici, qualora tali partecipazioni siano inidonee a garantire il controllo o un potere di veto e qualora detta amministrazione aggiudicatrice intenda acquisire successivamente una posizione di controllo congiunto e, di conseguenza, la possibilità di procedere ad affidamenti diretti di appalti a favore di tale ente, il cui capitale è detenuto da più amministrazioni aggiudicatrici”.