• Gennaio 17, 2022
di Federica Demaria

Edilizia  

Consiglio di Stato sul contributo di costruzione per interventi relativi ad attività agrituristiche

Sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 13 gennaio 2022, n. 235 in materia di esonero del contributo di costruzione per interventi in zone agricole relativi ad attività agrituristiche. Anche l’agriturismo può essere considerato attività condotta in funzione dell’impresa agricola
Consiglio di Stato sul contributo di costruzione per interventi relativi ad attività agrituristiche

Secondo il Consiglio di Stato, l’esonero dal contributo di costruzione per gli interventi da realizzare nelle zone agricole si applica anche a quelli effettuati in funzione dell’attività agrituristica, purché essa sia connessa alla conduzione del fondo.  In particolare, ha chiarito la Sezione che la scelta di esonerare gli imprenditori agricoli dal contributo di costruzione, contenuta nell’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, è ancorata alla sussistenza di due condizioni, una oggettiva, data dal rapporto con la conduzione del fondo e l’altra, invece, soggettiva, correlata alla qualifica di imprenditore a titolo principale del richiedente (sul punto, v. Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5363). Anche l’agriturismo può essere considerato attività condotta in funzione dell’impresa agricola, purché ad esso connesso (non più complementare).