• Dicembre 3, 2021
di Redazione Anci

Edilizia

Consiglio di Stato: Non servono permessi per tende, gazebo e tettoie leggere

La sentenza interviene sancendo la natura di «manufatti leggeri» annoverabili nell’edilizia libera, di tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile. Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione
Consiglio di Stato: Non servono permessi per tende, gazebo e tettoie leggere

Segnaliamo l’importante sentenza n. 3393 del 27 aprile 2021 del Consiglio di Stato, che interviene sancendo la natura di «manufatti leggeri» annoverabili nell’edilizia libera, di tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile. Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione.
La questione era stata sollevata dal ricorso di un privato che aveva ricevuto, oltre all’ammenda anche l’ordine di demolizione x art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001 e art. 16 della L.R. del Lazio n. 15 del 2008, da parte del Comune, di alcune strutture “due pergotende al piano V” e di “una pergotenda” e “una copertura fissa al piano VI,” collocate presso la propria abitazione, in quanto – secondo l’amministrazione comunale – realizzate in assenza di autorizzazione.
Il Tar del Lazio aveva confermato l’illegittimità della collocazione delle succitate strutture, in assenza di permessi, dando ragione all’amministrazione comunale.
Invece il Consiglio di Stato con la sentenza 3393/2021, ribalta la decisione del tribunale amministrativo laziale, sostenendo le ragioni del privato ed annullando l’ordinanza del Comune.
Nel caso di specie, secondo il Tar Lazio (concorde con i provvedimenti comunali), le pergotende che sono situate nei terrazzi dell’abitazione, poiché coperte e tamponate, nonché ancorate al fabbricato con strutture in ferro bloccate a terra, “avrebbero creato nuovi ambienti di permanente utilizzo, con conseguente incremento di superficie e volumetria nonché modifica di sagoma e prospetto dell’edificio di particolare pregio storico-artistico del quartiere (omissis), vincolato ex D.M. 14 ottobre 2004”.
Di segno opposto i giudici di palazzo Spada che affermano invece che i gazebo, i pergolati e le pergotende, oltre che le tettoie leggere, non tamponate lateralmente su almeno tre lati, non sono dotati di autonomia funzionale, ma hanno “carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi”.
Ciò è supportato dalle fotografie e dalla perizia laddove “le opere stesse sono descritte come due pergotende al quinto piano, una su telaio in metallo preesistente ancorato al muro ed al balcone ed una non fissata al pavimento, ed un’altra al sesto piano non fissata alla pavimentazione”.
I giudici amministrativi di secondo grado, ricordano che sono qualificati come “nuove costruzioni”  – come già indicato nella precedente sentenza Cds 840/2021 – “i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, purché siano dotati di una propria autonomia funzionale”.
Nella richiamata sentenza 840/2021, tra l’altro, il Consiglio di Stato si era già espresso sulla “pergotenda” in relazione ad un ristorante, ritenendo che, dal momento che la struttura era stata installata in uno spazio già destinato alla somministrazione di cibi e bevande, non comportando un mutamento della destinazione d’uso, l’intervento non fosse qualificabile come ristrutturazione edilizia.
Alla luce di ciò, nel caso di specie, i giudici del CdS ritengono che non essendovi state tamponature o alterazioni delle sagome o dei prospetti, le strutture non hanno creato un nuovo ambiente stabile o un incremento delle superfici o del volume, dunque tali strutture, “non necessitavano di alcuna autorizzazione a costruire” e rientrano nell’edilizia libera.
Tale interpretazione, come evidenziato dai giudici, trova conferma proprio in una circolare dello stesso Comune di Roma n. 19137 del 09/03/2012 (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici di Roma Capitale) che ha incluso in tali tipologie di opere non necessitanti di titolo edilizio ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 anche i manufatti tipo pergotende (punto 3.2 della circolare).
Vieppiù, la copertura e la parziale chiusura del perimetro, come derivano dalla realizzazione delle opere, non hanno carattere di stabilità e permanenza, in quanto trattasi di tende retrattili.
Per il Consiglio di Stato, infatti, il compito di tali strutture è “valorizzarne la funzione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione”.
Non essendoci, dunque, un vero e proprio spazio chiuso, come stabilmente configurato, non si è realizzato un nuovo volume o una nuova superficie, e tanto meno una copertura o una tamponatura di costruzione, ovvero una sostanziale trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Secondo i principi contenuti nella sentenza 3393/2021 è da escludere anche che con tali interventi si sia realizzata una ristrutturazione edilizia.
Ciò in quanto l’art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001, riconduce la ristrutturazione edilizia agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.
I gazebo, i pergolati e le tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati, attengono quindi interventi annoverabili nell’edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, integrando, un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea e non richiedono permessi per la loro installazione.