• Febbraio 19, 2021
di Redazione Anci

Coronavirus

Attività produttive, Tar del Lazio annulla il divieto di apertura dei centri estetici in Zona Rossa

Per il Tar, pur essendo innegabile che tutte le misure restrittive imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso siano ispirate al principio di precauzione, nel caso di specie la discriminazione fra le attività dei parrucchieri/barbieri e dei centri estetici non risulta supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche.
Attività produttive, Tar del Lazio annulla il divieto di apertura dei centri estetici in Zona Rossa

Si segnala  la sentenza TAR Lazio n. 1862/2021 del 16 febbraio us, con cui il TAR annulla il DPCM 14 gennaio 2021 (efficace fino al 5 marzo 2021),  nella parte in cui esclude gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in zona rossa.
Secondo il TAR “Pur essendo innegabile che tutte le misure restrittive imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso siano ispirate al principio di precauzione, nel caso di specie la discriminazione fra le attività dei parrucchieri/barbieri e dei centri estetici non risulta supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche.
Superiori rilievi rendono evidente che, sebbene non si tratti di attività identiche, le attività di estetista e di parrucchiere, nell’ambito dei “servizi alla persona”, siano (e siano state ritenute) del tutto equiparabili in termini di essenzialità ovvero in termini di idoneità a corrispondere “ad un bisogno e ad una esigenza di cura, anche igienica, della persona”; a ciò deve aggiungersi che esiste quanto meno un segmento “elastico” di prestazioni che è certamente comune ad entrambe le attività.
Infine non si può trascurare, per quanto non sia indice di totale identità, che le due attività sono ricomprese nello stesso codice ATECO, seguono protocolli di sicurezza comuni e applicano lo stesso contratto collettivo al personale dipendente. Da quanto precede discende che la disparità di trattamento lamentata dalla parte ricorrente sussiste, o, quanto meno, sussiste limitatamente a quella parte di prestazioni che sono comuni ad entrambe.”.