- Gennaio 14, 2016
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Verde urbano – QELSole24Ore, Le sponsorizzazioni di iniziative per lo sfruttamento a fini pubblicitari o commerciali
di Federica Demaria A distanza di quasi vent'anni dall'approvazione della disciplina in m...di Federica Demaria
A distanza di quasi vent’anni dall’approvazione della disciplina in materia di sponsorizzazioni introdotta dall’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è stato trasmesso in Conferenza unificata lo schema di decreto attuativo previsto dalla norma, e in particolare per ciò che concerne le sponsorizzazioni di iniziative per lo sfruttamento ai fini pubblicitari o per fini commerciali del verde urbano. Nello specifico, il decreto interministeriale assume una particolare valenza per i Comuni in quanto è l’unico riferimento regolamentare di disciplina delle caratteristiche e delle tipologie dei documenti inerenti la sponsorizzazione o gli accordi di collaborazione in ambito comunale.
Il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’Interno, definisce la disposizione autorizzatoria, i divieti, cioè la tipologia di atti che, per via della peculiarità e delicatezza istituzionale, non possono essere oggetto di completamento con l’inserimento dei riferimenti al cosiddetto sponsor (materie elettorali e di protezione civile, oltre alla possibile situazione generale di conflitto di interesse o di rischio di danno di immagine) e riporta l’elenco degli elementi che devono essere contenuti nel contratto di sponsorizzazione.
Accolte le proposte Anci
Il ministero dell’Ambiente ha accolto, nell’ultima stesura del provvedimento, una serie di indicazioni proposte dall’Associazione dei Comuni che mirano a rendere più efficace il disposto normativo.
Quattro le proposte di maggior rilievo recepite nel documento e che vanno dall’indicazione per le amministrazioni di esplicitare le finalità con la dicitura «atto/provvedimento/comunicazione istituzionale sponsorizzata ai sensi della L. 449/1997 per migliorare il verde pubblico e favorire l’assorbimento di CO2 dall’atmosfera», con il fine di favorire la comprensione da parte dei cittadini sulla presenza dello sponsor e chiarire la destinazione vincolata dei fondi raccolti e delle collaborazioni attivate; inoltre è stato previsto l’inserimento, fra le cause ostative al contratto di sponsorizzazione, delle eventuali inadempienze nei confronti dell’amministrazione comunale (esclusione dei soggetti che risultino in difetto nel pagamento di tributi locali) e il possibile pregiudizio o danno all’immagine dell’amministrazione comunale.
L’Anci ha poi chiesto e ottenuto che fossero inseriti tra gli elementi del contratto anche le responsabilità dello sponsor, le cause e le modalità di revoca del contratto, il richiamo alle necessarie polizze assicurative e l’indicazione che le aree oggetto del contratto di sponsorizzazione manterranno la funzione a uso pubblico in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e la previsione nel contratto che una quota sia destinata all’amministrazione comunale per le attività amministrative di controllo e vigilanza degli spazi urbani, nonché del rispetto delle condizioni del contratto stesso comunque pari o non superiore al 5% del valore della sponsorizzazione. (com)