• Agosto 5, 2025
di Redazione Anci

Istruzione

Validità titoli di studio servizi educativi prima infanzia e bonus nido

Approvate due norme che introducono importanti novità per i Comuni in materia di validità dei titoli di studio per gli educatori dei servizi prima infanzia e di Bonus nido, anche grazie al contributo dell’Anci
Validità titoli di studio servizi educativi prima infanzia e bonus nido

Approvate al DL MUR e DL Economia due norme che introducono importanti novità per i Comuni in materia di validità dei titoli di studio per gli educatori dei servizi prima infanzia e di bonus nido, anche grazie al contributo dell’Anci.

 📌 DL n. 90/2025 convertito con la L. n. 109/2025 “Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute” (cd Decreto MUR) all’art. 2, comma 1-quater viene rivista la norma transitoria del dlgs 65/17, adeguando le decorrenze di validità dei titoli di studio di educatore nei servizi per l’infanzia, in considerazione del ritardo nell’avvio dei corsi di laurea L-19 a indirizzo specifico e dei corsi di specializzazione universitaria per il conseguimento di 60 CFU a integrazione della laurea in Scienze della formazione primaria (LM 85 bis). La norma rivede anche le date di cui tener conto per il mantenimento della validità dei titoli regionali.

 📌 DL 95/2025 (cd Dl Economia) di prossima approvazione definitiva alla Camera dei Deputati, all’art. 6 bis si chiarisce quali sono i servizi educativi per l’infanzia le cui rette sono rimborsate dall’INPS attraverso il bonus nido, risolvendo una questione emersa in alcuni territori dove la stessa INPS ha richiesto alle famiglie la restituzione delle somme, anche ingenti,  percepite per servizi educativi diversi dal nido oppure per servizi in presenza della dichiarazione sostitutiva (SCIA) in luogo dell’autorizzazione al funzionamento. La norma approvata, specifica con chiarezza che le rette da rimborsare si riferiscono alla frequenza di nidi, micronidi, spazi gioco educativi e servizi in contesto domiciliare,   servizi che  garantiscono la presenza di almeno un educatore al quale sono affidati le bambine e i bambini, escludendo i soli centri per bambini e famiglie. La stessa norma conferma la possibilità di mantenere il beneficio anche per la frequenza in strutture in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività. L’emendamento, inoltre, apporta una semplificazione per le famiglie a seguito della quale, dal 1° gennaio 2026, una volta presentata la domanda per accedere al bonus, ove accolta, non sarà necessario ripresentarla negli anni successivi.