- Ottobre 11, 2013
Giurisprudenza
Spending review – Parere corte dei conti Abruzzo su salvaguardia società in house
Pubblichiamo la recente <a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2018/06/Contenuti/Allegati/Co...Pubblichiamo la recente deliberazione 366 del 5 settembre 2013 della Corte dei Conti, sezione regionale dell’Abruzzo, con la quale i magistrati contabili analizzando quanto chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 229 del 23 luglio 2013 – rispetto ai precetti di cui all’articolo 4 della spending review – condividono l’orientamento già espresso dalla Corte dei conti Liguria con delibera 53/2013.
Secondo tale orientamento interpretativo alle società strumentali in house deve applicarsi il comma 8 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012, norma considerata “speciale” dai magistrati contabili, che consente l’affidamento diretto di servizi a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e non il comma 1 del medesimo articolo.
Secondo i magistrati abruzzesi “la pronuncia della Corte costituzionale non è sufficiente, però, a dirimere la questione posta a questa Sezione regionale di controllo che non può non condividere quanto affermato dalla Sezione regionale per la Liguria che, con la deliberazione n. 53/2013 ha ritenuto che le società in house ricadono nella disciplina di cui al comma 8, intendendosi il comma 8 come disciplina speciale e alternativa rispetto al comma 1”.
Gli stessi giudici contabili sostengono che “una diversa interpretazione delle norme condurrebbe, d’altronde, ad una soluzione illogica sul piano ordinamentale, rendendo non solo inutile la disposizione di cui al comma 8 ma rendendo di fatto anche operativa la soppressione nell’ordinamento nazionale di un istituto quale la società in house che è di derivazione comunitaria”.
In senso difforme si segnala deliberazione Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Puglia, 19/9/2013 n. 141.