- Novembre 9, 2015
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Sicurezza urbana – QEL Sole24ORe, Polizia provinciale, sì all’accordo per i trasferimenti del personale
di Redazione Anci &nb...di Redazione Anci
La Conferenza unificata, nella seduta della del 5 novembre scorso, si è espressa favorevolmente sulla proposta di accordo, formulata da Anci e Upi, per l’applicazione dell’articolo 5 del decreto legge n. 78/2015. L’accordo è utile a fornire alcune indicazioni in merito all’applicazione delle misure in materia di polizia provinciale contenute nel decreto legge Enti locali.
Il quadro normativo
In particolare l’articolo 5, comma 2, come modificato dalla legge di conversione, ha previsto che le Province e le Città metropolitane possano individuare il personale di polizia necessario all’esercizio delle funzioni fondamentali «fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, 190». A sua volta l’articolo 5, comma 3, prevede che le leggi regionali possano riallocare «le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali». Il comma 4 prevede infine che il personale non individuato o riallocato ai sensi dei commi 2 e 3 transiti ai Comuni singoli e associati per lo svolgimento delle «funzioni di polizia municipale».
I contenuti dell’accordo
Con l’accordo si forniscono le indicazioni che seguono. Le province e le città metropolitane che individuano il personale di polizia necessario all’esercizio delle funzioni fondamentali devono inserire il personale individuato nell’ambito delle loro dotazioni organiche nei limiti previsti dal comma 421 della legge n. 190/2014.
Le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni, possono riallocare il personale nelle città metropolitane e nelle province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della regione, con copertura delle relative spese: in questo caso il personale è posto fuori dal limite di spesa della dotazione organica, in quanto non destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali. In alternativa le regioni possono trasferire il personale di polizia nei ruoli regionali insieme alle funzioni; in tal caso tale personale non potrà più avere le qualifiche di polizia locale.
Il personale di polizia provinciale non individuato e riallocato ai sensi dei punti precedenti transita nei ruoli dei Comuni secondo le modalità stabilite nel decreto sui criteri di mobilità del 30 settembre 2015, ferma restando la possibilità che anche queste unità di personale possano successivamente trovare ricollocazione nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane con le modalità sopra descritte.