- Gennaio 31, 2013
Giurisprudenza
Servizio idrico – Parere del Consiglio di Stato 267/2013 sull’inapplicabilità del metodo normalizzato per definire le componenti di costo della tariffa
Importante <a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2018/06/Contenuti/Allegati/CdS-parere-267-...Importante parere del Consiglio di Stato (n. 267 del 25 gennaio 2013), rilasciato in risposta alla richiesta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in merito agli effetti del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno del 2011 (relativo ai criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato).
Il Consiglio compie un’analisi della normativa e degli effetti degli esiti del referendum sulla stessa. Alla fine propende per l’inapplicabilità del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento per il servizio idrico integrato, per la parte investita dalla consultazione popolare.
In relazione a ciò Anticipando le conclusioni, la Sezione ritiene che l’applicazione fatta dello stesso decreto 1° agosto 1996 a far data dal giorno (21 luglio 2011) in cui il referendum del 12 e 13 giugno del 2011 ha prodotto effetti non sia stata coerente – nei limiti in cui quel decreto contemplava e applicava, per la determinazione della tariffa, il criterio della adeguata remunerazione del capitale investito- con il quadro normativo risultante dalla consultazione referendaria.
In merito quindi al previgente Mtn il Consiglio dichiara che “si è al cospetto in casi siffatti, con maggiore precisione, più che di un’abrogazione tacita conseguente, di una sopravvenuta inapplicabilità o inoperatività di disposizioni legislative collegate a quelle oggetto del quesito”.
Al risultato interpretativo illustrato la Sezione ritiene debba pervenirsi sul rilievo per cui “gli effetti propri del referendum del 2011 non possono non essersi estesi al D.M. 1° agosto 1996 (cui il richiamato art. 170 rinvia), nella parte in cui lo stesso richiamava ed applicava il criterio della "adeguatezza della remunerazione del capitale investito".
In un ulteriore passaggio la sezione afferma che “si tratta, del resto, di esito interpretativo che pare alla Sezione in linea con quanto sostenuto dalla Corte costituzionale nel dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Concludendo infine il Consiglio di Stato afferma che “alla stregua delle esposte considerazioni, il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell’adeguatezza della remunerazione dell’investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011. Di tanto l’Autorità – fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi – terrà conto, nell’esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari”. (com)