- Aprile 4, 2018
Organismi di concertazione
Rete della protezione e dell’inclusione sociale
Al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazi...Al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, è istituita, presso il MLPS, la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000 (art. 21 comma 1 del Decreto ReI).
La Rete, insediatasi a Napoli il 23 novembre 2017, è composta, con decreto di nomina del MLPS, da:
– 1 componente per ciascuna Regione e Provincia autonoma;
– 20 componenti designati dall’ANCI in rappresentanza dei Comuni e degli Ambiti, di cui:
– 5 Capoluoghi di Città metropolitane;
– 5 Comuni coincidenti con l’Ambito;
– 1 rappresentante del Ministero dell’Economia e Finanze;
– 1 rappresentante del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
– 1 rappresentante del Ministero della Salute;
– 1 rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
– 1 rappresentante del Dpt Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
–
Partecipa inoltre 1 rappresentante INPS come invitato permanente.
La Rete consulta le parti sociali e rappresentanti del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l’anno nonché in occasione dell’adozione dei Piani e delle linee di indirizzo (art. 21 comma 4 Decreto ReI).
La Rete può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione di parti sociali e Terzo settore.
Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e consultazione [delle parti sociali e del Terzo settore]. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 21 comma 5 Decreto ReI).
Organi della Rete(art. 2 del Regolamento della Rete)
a) Il Presidente;
b) l’Assemblea nazionale;
c) i Comitati tecnici e i Gruppi di lavoro;
d) i Tavoli regionali;
e) i Tavoli di ambito territoriale.
Funzioni della Rete(art. 21 comma 6 Decreto ReI)
· La Rete è responsabile dell’elaborazione di:
a) Piano sociale nazionale (FNPS);
b) Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (“Quota Servizi” Fondo Povertà);
c) Piano per la non autosufficienza (FNA);
+ relative Linee di indirizzo;
· Esprime il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla povertà, prima dell’iscrizione all’ordine del giorno per la prevista intesa.