• Gennaio 28, 2014
di anci_admin

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Piano Casa – Palazzo Chigi, trovato punto equilibrio su ‘revisione’ della legge regionale del Veneto

Accordo sulla revisione della legge regionale del Veneto (n.32 del 29 novembre scorso) che ha dato i...

Accordo sulla revisione della legge regionale del Veneto (n.32 del 29 novembre scorso) che ha dato il via al cosiddetto Piano casa Ter, e poi giudicata parzialmente illegittima dal governo. E’ l’esito dell’incontro svoltosi ieri presso il dipartimento degli Affari regionali tra i capi degli uffici legislativi del Mibac, del Mit e del Minambiente e il vicepresidente della Regione Veneto, Marino Zorzato. Né dà notizia un comunicato di Palazzo Chigi secondo cui “è stato trovato un punto di equilibrio fra le esigenze regionali di sviluppo del territorio e le competenze comunali sulla tutela delle proprie zone”.
La Regione Veneto si è infatti impegnata ad apportare alcune modifiche alla legge regionale riconoscendo ai Comuni la possibilità, attraverso le procedure della variante semplificata dei piani urbanistici, di apporre limiti al nuovo Piano casa della Regione.
L’impegno sottoscritto esplicita che gli interventi previsti dal Piano casa non troveranno applicazione per quegli edifici oggetto di specifiche norme di tutela urbanistica e territoriale anche in relazione a quegli strumenti che saranno approvati dai Comuni dopo l’entrata in vigore della suddetta legge. Rimane quindi fermo l’ordinario potere urbanistico dei Comuni interessati dalle disposizioni del nuovo Piano Casa.
L’abrogazione, con la nuova legge regionale, delle norme del precedente Piano casa relative ad un generalizzato potere di blocco da parte dei Comuni viene quindi compensata dalla precisazione che rimangono fermi gli ordinari poteri urbanistici dei Comuni.
La Regione si è impegnata anche a rivedere l’art. 3 comma 3 della legge che prevede la possibilità di realizzare interventi di ampliamento a distanza non superiore a 200 metri dal lotto di pertinenza.
Per gli articoli 7 e  10 comma 6 che estende gli interventi edilizi anche alle aree a rischio idrogeologico e l’11 comma 1 e 2 che elimina l’obbligo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la sagoma esistente si attenderà un pronunciamento della Corte costituzionale. (gp)