• Agosto 6, 2015
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Personale – QEL Sole24Ore, dl enti locali, le novità per i Comuni italiani

di Giuseppe Pellicanò   Sono molte e importanti le novità in materia di persona...

di Giuseppe Pellicanò
 
Sono molte e importanti le novità in materia di personale per i Comuni contenute nella legge di conversione del decreto legge 78/2015, che ha avuto il via libera definitivo dell’aula della Camera nella serata di martedì 4 agosto. Lo sottolinea il presidente dell’Anci, Piero Fassino, in una missiva inviata a tutti i sindaci, in cui si sofferma in particolare sull’attuazione delle disposizioni della legge Delrio sul riordino istituzionale delle Province e Città metropolitane e sulle disposizioni della legge di stabilità 2015 relative alla ricollocazione del personale soprannumerario di tali enti.
Assunzioni a tempo indeterminato – personale educativo e scolastico (articolo 4, comma 2-bis)
Innanzitutto è prevista la possibilità di assumere a tempo indeterminato educatori e insegnanti da adibire alla gestione diretta degli asili nido e delle scuole dell’infanzia paritarie comunali. In dettaglio l’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legge fa salva la possibilità di indire le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di tali figure, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie destinate alla ricollocazione presso i Comuni, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.
«Peraltro l’Anci – ricorda Fassino – ha già chiesto al Ministro per la Semplificazione e Pa di chiarire tempestivamente, in vista dell’avvio dell’anno scolastico, gli aspetti procedurali che consentano di accertare l’inesistenza di tali figure professionali tra il personale soprannumerario, suggerendo che tale verifica sia effettuata direttamente dai Comuni interessati presso le Province e le Città metropolitane situate nella Regione di appartenenza, o, in alternativa, con un provvedimento una tantum del ministro».
Assunzioni a tempo indeterminato – facoltà di recupero delle quote di turn over inutilizzate (articolo 4, comma 3)
La disposizione in questione consente ai Comuni il recupero delle quote di turn over non utilizzate riferite alle facoltà assunzionali del triennio precedente. «Tale misura è stata richiesta dall’Anci, per chiarire le modalità attraverso cui gli Enti possono riportare agli anni successivi gli spazi assunzionali non utilizzati (cessazioni avvenute negli anni dal 2011 al 2013 e non sostituite). La possibilità di utilizzare i residui non ‘spesi’ nel corso degli anni è di grande importanza – si legge nella missiva- tenuto conto delle regole sul contingentamento del turn over, oltre che dei tempi necessari per completare le procedure concorsuali e assunzionali. Ma assume – sottolinea ancora Fassino – specifico rilievo per i piccoli Comuni (e in particolare per quelli assoggettati al patto di stabilità dal 2013), dove con le regole ordinarie del turn over è spesso problematico conseguire la facoltà di assumere anche solo una unità di personale».
Su questo punto è utile evidenziare come la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la delibera n. 26/2015, ha affermato che gli enti locali, in conseguenza della novella legislativa, possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 della legge di stabilità 2015, utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, confermando l’interpretazione dall’Anci.
Riordino polizia provinciale – assunzione di vigili stagionali (articolo 5)
Con la conversione in legge del Dl 78 sono state accolte alcune richieste Anci. In particolare è stata introdotta la possibilità, già anticipata dal Ministro Madia in una nota di risposta ad una specifica richiesta dell’Associazione, di assumere vigili stagionali in deroga al divieto di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale fino al completo riassorbimento del personale della polizia provinciale. Inoltre è stato definito un percorso di ricollocazione più razionale e coordinato con il processo di riordino delle funzioni, e prevedendo opportunamente la possibilità che gli enti coinvolti possano concordare sin d’ora modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire.
Ulteriori misure in materia di personale degli enti locali (articolo 4, commi 1, 2, 4 e 4-bis)
Vengono innanzitutto neutralizzate le sanzioni per mancato rispetto nel 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti e del patto di stabilità interno al fine di consentire la ricollocazione del solo personale delle Città metropolitane e delle Province. Ancora, si prevede la possibilità di trasferire definitivamente negli Enti utilizzatori il personale delle Città metropolitane e delle Province che già si trovi in posizione di comando o distacco o altro istituto comunque denominato.
Viene inoltre chiarito che ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento non devono essere computati i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall’art. 32, comma 2, nonché dall’art. 1, commi 1 e 10, del decreto-legge n. 35/2013. Infine, si prevede la facoltà di istituire convenzioni di segreteria tra Comune e Provincia e tra Province, e si consente alle Province e alle Città metropolitane non in regola con patto di stabilità 2014 di prorogare nel 2015, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, i contratti di lavoro a termine.