• Aprile 1, 2015
di anci_admin

Notizie

Personale – Nota Dipartimento Funzione pubblica su ricollocazione personale ai sensi dell’art. 1, commi 421 e ss. L. n. 190/2014

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Pubblichiamo la Nota del Dipartimento della funzione pubblica Prot. 0020506 del 27/03/2015, nella quale, su richiesta dell’ANCI,  sono approfondite alcune rilevanti questioni relative all’attuazione delle disposizioni in materia di mobilità del personale soprannumerario delle Province e delle Città metropolitane introdotte dalla legge di stabilità per il 2015.
La nota integra le indicazioni già fornite con le linee guida approvate dalla Circolare n. 1/2015 dei Ministri della Semplificazione e PA e degli Affari regionali.
Nella nota si rende conto dello stato di attuazione del complesso percorso tracciato dalle norme della legge di stabilità, con riferimento alle tabelle di equiparazione (DPCM  previsto dall’art. 29-bis del D.Lgs. n. 165/2001), alla determinazione dei criteri di ricollocazione del personale soprannumerario mediante processi di mobilità (decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) ed all’approntamento del portale della mobilità.
Rispetto alle specifiche problematiche attenenti l’istituto della mobilità del personale, il Dipartimento ha chiarito in particolare che:
-in conseguenza del taglio alla spesa corrente imposto dai commi 418 e 419 della legge di stabilità alle Città metropolitane e alle Province, la mobilità del personale dipendente di tali Enti non implica un trasferimento di risorse finanziarie da parte dell’amministrazione cedente;
-gli adempimenti previsti dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 si riferiscono al caso di reclutamento di personale mediante concorso e non all’ipotesi della mobilità volontaria;
-resta comunque possibile la mobilità per “interscambio”, anche presso amministrazioni di diverso comparto, in caso di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, ferma la necessità di accertare che non vi siano, presso le amministrazioni coinvolte, altri soggetti contestualmente interessati;
-le amministrazioni che per effetto delle leggi regionali di riordino delle funzioni “non fondamentali” risultano titolari di tali funzioni, in sede di mobilità del personale possono, ove necessario, procedere all’ampliamento della propria dotazione organica. (com)