- Agosto 3, 2015
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Personale – Corte Conti Sezione Autonomie su utilizzo capacità assunzionali residue
La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la <a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2...La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la delibera n. 26/2015 (26/SEZAUT/2015/QMIG), ha chiarito la portata applicativa dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 78/2015, effettuandone una lettura coordinata con le previsioni della legge di stabilità 2015 relative alla ricollocazione del personale soprannumerario delle Province e delle Città metropolitane.
La citata disposizione del decreto-legge enti locali ha integrato il disposto del terzo periodo dell’art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, con l’espresso riconoscimento agli Enti locali della facoltà di recuperare le quote di turn over non utilizzate riferite facoltà assunzionali del triennio precedente.
Tale ultima disposizione risulta conseguentemente innovata nei termini che seguono: “A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.
La Sezione delle Autonomie ha chiarito che l’utilizzo delle capacità assunzionali residue riferibili alle cessazioni del triennio 2011-2013 non soggiacciono al vincolo di destinazione imposto dalla legge di stabilità per la ricollocazione del personale soprannumerario, formulando il seguente principio di diritto: “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”.
Su questo argomento segnaliamo anche la nota interpretativa Anci: “Art. 4, comma 3, decreto legge n. 78/2015. Assunzioni a tempo indeterminato –facoltà di recupero delle quote di turn over inutilizzate.”