• Febbraio 20, 2015
di anci_admin

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Personale – Circolare del Ministro semplificazione e PA su divieto ditrattenimento in servizio e risoluzione unilaterale

Con la <a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2018/06/Contenuti/Allegati/circolare_n_2_...

Con la Circolare 2/2015 il Ministro per la semplificazione e la PA, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce le indicazioni applicative in merito alla soppressione dell’istituto del trattenimento in servizio e alla rimodulazione dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, operate rispettivamente dai commi 1 e 5 dell’art. 1 del decreto legge n. 90/2014.
Si ricorda in particolare come il primo comma del decreto legge abbia abrogato le disposizioni che consentivano il trattenimento in servizio dei dipendenti che avessero raggiunto i requisiti per il pensionamento, e in particolare:
–              l’art. 16 del D.Lgs n. 503/1992, che aveva previsto la possibilità per i dipendenti che avessero maturato i limiti di età per il collocamento a riposo di richiedere all’amministrazione di appartenenza la permanenza in servizio per un ulteriore biennio;
–              i commi 8, 9 e 10 dell’art. 72 del decreto legge n. 112/2008, che stabilivano la facoltà per le amministrazioni, sulla base dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e in funzione dell’efficiente andamento dei servizi, di accogliere l’istanza di trattenimento in servizio;
–              il comma 31 dell’art. 9 del decreto legge n. 78/2010, che aveva ulteriormente limitato l’istituto, riconducendo i trattenimenti in servizio nel contesto dei limiti alle facoltà assunzionali.
Il secondo comma dell’art. 1 ha previsto una disciplina transitoria, facendo salvi esclusivamente i trattenimenti in essere fino al 31 ottobre 2014 o a loro naturale scadenza in data anteriore.
Il comma 5 dell’art. 1, come modificato in sede di conversione del decreto legge n. 90/2014, ha riscritto la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, mettendo a regime una misura (prima applicabile solo fino al 31/12/2014)  utile per attuare politiche di ricambio generazionale.
A fronte della nuova disciplina, tale facoltà può essere azionata, con decisione motivata che faccia riferimento “alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi”:
–              a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge n. 201/2011;
–              con un preavviso di sei mesi;
–              comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale (penalizzazioni) ai sensi del comma 10 del predetto articolo 24. (com/gp)