- Settembre 7, 2018
Agenzia delle entrate
Personale, trattamento fiscale dei contributi per LSU
Pubblichiamo il parere reso dalla Agenzia delle Entrate, sez. regionale del Lazio, in merito al trattamento fiscale dei lavoratori
Pubblichiamo il parere reso dalla Agenzia delle Entrate, sez. regionale del Lazio, in merito al trattamento fiscale dei lavoratori, già appartenenti al bacino LSU, che in virtù della legge Regione Lazio n. 21/2002, art. 3, comma 4, sono destinatari del contributo regionale una tantum per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili.
Secondo l’Agenzia, tale contributo costituisce, ai sensi dell’art. 6 del TUIR, DPR n. 917/1986, “reddito sostitutivo, della stessa natura di quello che avrebbero dovuto percepire i lavoratori permanendo nell’ambito dei progetti LSU, vale a dire assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. l) TUIR.”.
Tale emolumento, dunque, secondo l’Agenzia “dovrà essere assoggettato a tassazione, con l’obbligo per l’ente utilizzatore di effettuare le ritenute alla fonte ai sensi dell’art. 24 DPR N. 600/1973”.