• Aprile 4, 2018
di anci_admin

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Organismi di concertazione

04/04/2018 – Tavoli regionali e di ambito territoriale Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete della protezione e dell’inclusione sociale si articola […]

04/04/2018 – Tavoli regionali e di ambito territoriale
Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete della protezione e dell’inclusione sociale si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e consultazione [delle parti sociali e del Terzo settore]. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 21 comma 5 Decreto ReI)
Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei Tavoli, nonché la partecipazione e consultazione delle parti sociali e del Terzo settore, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 8 Regolamento Rete)


04/04/2018 – Osservatorio sulle povertà
Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal MLPS, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell’inclusione sociale (art. 16 comma 4 Decreto ReI)
Composizione (definita con decreto MLPS):
L’Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete, dell’INPS, dell’ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi, per un numero max di 20 componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro.
Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile.
Funzioni:
a) predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere,
in cui sono formulate analisi e proposte, anche su povertà educativa,
povertà alimentare e povertà estrema;
b) evidenzia eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale,
nell’attuazione del ReI;
c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio
sull’attuazione del ReI.


04/04/2018 – Comitati tecnici e gruppi di lavoro della rete
La Rete si avvale del supporto di uno o più Comitati tecnici, all’uopo costituiti, quali specifiche articolazioni tecniche della Rete medesima. I Comitati tecnici operano unitamente al Comitato per la lotta alla povertà. (art. 6 Regolamento Rete)
Comitati tecnici
Composizione:
– 1 membro in rappresentanza della regione responsabile del coordinamento della Commissione politiche sociali della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
– 1 membro in rappresentanza dell’ANCI
– un sottoinsieme di membri delle amministrazioni componenti la Rete in rappresentanza delle regioni e delle province autonome e dei comuni e degli ambiti territoriali, come individuati dalla Rete medesima;
– Le amministrazioni centrali partecipano ai Comitati tecnici per i profili di competenza.
Funzioni: elaborare lo schema del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, del Piano sociale nazionale e del Piano per la non autosufficienza e delle relative linee di indirizzo.
I Comitati tecnici al momento istituiti sono:
– il Comitato tecnico per la elaborazione del Piano sociale nazionale, di cui all’articolo 21, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 147/2017 (Decreto istitutivo)
– Comitato tecnico per la elaborazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 147/2017 (Decreto istitutivo)
Gruppi di lavoro
Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei Piani e delle linee di indirizzo, nonché al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, la Rete può costituire gruppi di lavoro integrando una rappresentanza della Rete (vedi composizione Comitati tecnici) con rappresentanti delle parti sociali e del Terzo settore. I Gruppi di lavoro operano unitamente all’Osservatorio sulle povertà.


04/04/2018 – Comitato per la lotta alla povertà
Al fine di agevolare l’attuazione del ReI, è istituito il Comitato per la lotta alla povertà, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell’inclusione sociale (art. 16 comma 1 Decreto ReI)
Composizione (definita con decreto MLPS):
1 rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete.
Funzioni:
a) condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla povertà;
b) propone, per la successiva adozione:
– le Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale;
– le Linee guida per la definizione dei progetti personalizzati;
c) esprime il proprio parere su atti di coordinamento operativo per l’attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi;
d) collabora al monitoraggio dell’attuazione del ReI e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà ed esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull’attuazione del Rei.


04/04/2018 – Rete della protezione e dell’inclusione sociale
Al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, è istituita, presso il MLPS, la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000 (art. 21 comma 1 del Decreto ReI).
La Rete, insediatasi a Napoli il 23 novembre 2017, è composta, con decreto di nomina del MLPS, da:
– 1 componente per ciascuna Regione e Provincia autonoma;
– 20 componenti designati dall’ANCI in rappresentanza dei Comuni e degli Ambiti, di cui:
– 5 Capoluoghi di Città metropolitane;
– 5 Comuni coincidenti con l’Ambito;
– 1 rappresentante del Ministero dell’Economia e Finanze;
– 1 rappresentante del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
– 1 rappresentante del Ministero della Salute;
– 1 rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
– 1 rappresentante del Dpt Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Partecipa inoltre 1 rappresentante INPS come invitato permanente.
La Rete consulta le parti sociali e rappresentanti del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l’anno nonché in occasione dell’adozione dei Piani e delle linee di indirizzo (art. 21 comma 4 Decreto ReI).
La Rete può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione di parti sociali e Terzo settore.
Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e consultazione [delle parti sociali e del Terzo settore]. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 21 comma 5 Decreto ReI).
Organi della Rete (art. 2 del Regolamento della Rete)
a) Il Presidente;
b) l’Assemblea nazionale;
c) i Comitati tecnici e i Gruppi di lavoro;
d) i Tavoli regionali;
e) i Tavoli di ambito territoriale.
Funzioni della Rete (art. 21 comma 6 Decreto ReI)
·       La Rete è responsabile dell’elaborazione di:
a) Piano sociale nazionale (FNPS);
b) Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (“Quota Servizi” Fondo Povertà);
c) Piano per la non autosufficienza (FNA);
+ relative Linee di indirizzo;
·       Esprime il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla povertà, prima dell’iscrizione all’ordine del giorno per la prevista intesa.