- Settembre 22, 2015
Notizie
Oneri urbanizzaizone – QEL Sole24ORe, nuove regole per la contabilizzazione a scomputo
di R.I. &...di R.I.
Sulla base di quanto previsto dall’ordinamento contabile in vigore fino all’anno 2014, le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo a seguito di specifica convenzione dovevano essere rilevate nell’attivo patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati, iscrivendo contestualmente nel passivo "conferimenti" un uguale importo (in proposito si veda il punto 162 del Principio contabile n. 3 elaborato nel gennaio 2004 dall’Osservatorio per la Finanza Locale).
Nella parte corrente del bilancio non era prevista alcuna annotazione contabile.
Le regole in vigore con il nuovo ordinamento
In via preliminare si mette in evidenza che sulla base del nuovo ordinamento conseguente alla armonizzazione dei bilanci, visto quanto stabilito dal paragrafo 1 dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, occorre fare transitare in contabilità finanziaria tutte le transazione poste in essere dalla amministrazione pubblica. Infatti, nel citato paragrafo 1, si afferma che nella contabilità finanziaria vengono rilevate tutte le transazioni poste in essere da una pubblica amministrazione; ciò vale anche se le transazioni sono non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, eccetera). In quest’ultimo caso le registrazioni contabili sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio della stessa amministrazione.
Coerentemente con questo principio, con Dm Economia e Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, è stato aggiornato l’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Infatti, nel paragrafo 3.11 è stato affrontato l’argomento dei permessi di costruzione destinati al finanziamento delle opere a scomputo, affermando che queste entrate sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o le convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.
Il paragrafo citato afferma, inoltre, che a seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolarizzazione contabile).
Di conseguenza, la rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere sia prevista dai documenti di programmazione (Dup Piano delle opere pubbliche). Pertanto, a seguito della procedura indicata dal paragrafo 3.11 dell’allegato 4/2, in pratica si ritiene che al momento della consegna del bene oggetto dello scomputo, si debba rilevare il debito pari al valore del bene e contestualmente l’entrata corrispondente allo scomputo degli oneri; poi si emette un mandato versato in quietanza di entrata.
Il trattamento Iva delle cessioni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione
Con riferimento all’eventuale soggezione all’Iva, si segnala che l’articolo 51 della legge 342/2000, ha stabilito essere fuori dal campo Iva le cessioni nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. La circolare 207/E/2000, al punto 2.1.11, ha affermato: «in particolare, la disposizione in esame chiarisce il trattamento tributario», e, ancora «pertanto, l’articolo 51 supera i predetti dubbi e stabilisce che la cessione ai Comuni di aree e opere di urbanizzazione da parte dell’impresa a scomputo della quota di urbanizzazione, costituisce un’operazione non rilevante agli effetti dell’IVA». Ciò, comunque, comporterà, per l’impresa l’emissione di una fattura senza indicazione dell’imposta e con l’indicazione della norma qui sopra ricordata quale titolo di esclusione.