• Marzo 16, 2021
di Redazione Anci

Semplificazioni 

Limiti temporali per l’esercizio del potere di autotutela

Il Consiglio di Stato ha chiarito che in materia di autotutela a seguito di false dichiarazioni non trova applicazione il termine di 18 mesi previsto dall’ art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990
Limiti temporali per l’esercizio del potere di autotutela

Si segnala la sentenza  Cons. St., sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2207, con la quale il Consiglio di Stato ha chiarito che in materia di autotutela a seguito di false dichiarazioni non trova applicazione il termine di 18 mesi previsto dall’ art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990.  In particolare, il Supremo Consesso, nell’esaminare il rapporto tra l’art. 21-nonies, comma 1, l. 214/1990 e l’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 445/2000, ha avuto modo di evidenziare che il limite temporale dei 18 mesi, introdotto dall’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che ha ottenuto un provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici, è dedicato dal legislatore e, quindi, trova applicazione, solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all’adozione dell’atto, non abbia indotto in errore l’amministrazione distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se grazie a tale comportamento l’amministrazione si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il provvedimento favorevole.