- Marzo 16, 2021
Semplificazioni
Limiti temporali per l’esercizio del potere di autotutela
Il Consiglio di Stato ha chiarito che in materia di autotutela a seguito di false dichiarazioni non trova applicazione il termine di 18 mesi previsto dall’ art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990
Si segnala la sentenza Cons. St., sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2207, con la quale il Consiglio di Stato ha chiarito che in materia di autotutela a seguito di false dichiarazioni non trova applicazione il termine di 18 mesi previsto dall’ art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990. In particolare, il Supremo Consesso, nell’esaminare il rapporto tra l’art. 21-nonies, comma 1, l. 214/1990 e l’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 445/2000, ha avuto modo di evidenziare che il limite temporale dei 18 mesi, introdotto dall’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che ha ottenuto un provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici, è dedicato dal legislatore e, quindi, trova applicazione, solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all’adozione dell’atto, non abbia indotto in errore l’amministrazione distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se grazie a tale comportamento l’amministrazione si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il provvedimento favorevole.