- Giugno 5, 2020
Affidamenti in house
La sentenza della Corte Costituzionale 27/5/2020 n. 100
La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell'art. 192, c. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), relativo alla necessità, per le stazioni appaltanti di motivare l’affidamento in house rispetto alle ragioni del mancato ricorso al mercato
La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’art. 192, c. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), relativo alla necessità, per le stazioni appaltanti di motivare l’affidamento in house rispetto alle ragioni del mancato ricorso al mercato.
I Giudici sanciscono l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, c. 2, posta dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (inerente una controversia sull’affidamento in house dei parcheggi da parte di un Comune), rappresentando che la specificazione introdotta dal legislatore circa l’obbligo di motivazione dell’in house rispetto al ricorso al mercato, rientra nell’esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell’attuazione del criterio di delega.
La disposizione di cui all’articolo 192 c. 2, del Codice dei contratti pubblici prevede, sostanzialmente, che per l’affidamento in house di un contratto di servizi disponibili sul mercato, le Stazioni Appaltanti devono effettuare una preventiva valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, nonché motivare il provvedimento di affidamento rispetto alle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività, della scelta effettuata.
In merito a ciò, nella sentenza n.100/2020, la Consulta argomenta che L’obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato ricorso al mercato imposto dall’art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza, non è dunque in contrasto con il criterio previsto dall’art. 1 comma 1, lettera a), della legge delega n. 11 del 2016.
La Corte richiama poi anche l’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), evidenziando che tale norma manifesta la stessa cautela verso la costituzione e l’acquisto di partecipazioni di società pubbliche (comprese quelle in house), prevedendo, nella sua versione attuale, che «l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica […] deve essere analiticamente motivato […], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
Pertanto i Giudici costituzionali, in conclusione, ritengono che la specificazione introdotta dal legislatore delegato sia riconducibile all’esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell’attuazione del criterio di delega, ne rispetta la ratio ed è coerente con il quadro normativo di riferimento (tra le tante, sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, e n. 119 del 2013).
La Corte Costituzionale dichiara quindi non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l’ordinanza di cui trattasi.
I Giudici sanciscono l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, c. 2, posta dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (inerente una controversia sull’affidamento in house dei parcheggi da parte di un Comune), rappresentando che la specificazione introdotta dal legislatore circa l’obbligo di motivazione dell’in house rispetto al ricorso al mercato, rientra nell’esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell’attuazione del criterio di delega.
La disposizione di cui all’articolo 192 c. 2, del Codice dei contratti pubblici prevede, sostanzialmente, che per l’affidamento in house di un contratto di servizi disponibili sul mercato, le Stazioni Appaltanti devono effettuare una preventiva valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, nonché motivare il provvedimento di affidamento rispetto alle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività, della scelta effettuata.
In merito a ciò, nella sentenza n.100/2020, la Consulta argomenta che L’obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato ricorso al mercato imposto dall’art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza, non è dunque in contrasto con il criterio previsto dall’art. 1 comma 1, lettera a), della legge delega n. 11 del 2016.
La Corte richiama poi anche l’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), evidenziando che tale norma manifesta la stessa cautela verso la costituzione e l’acquisto di partecipazioni di società pubbliche (comprese quelle in house), prevedendo, nella sua versione attuale, che «l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica […] deve essere analiticamente motivato […], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
Pertanto i Giudici costituzionali, in conclusione, ritengono che la specificazione introdotta dal legislatore delegato sia riconducibile all’esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell’attuazione del criterio di delega, ne rispetta la ratio ed è coerente con il quadro normativo di riferimento (tra le tante, sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, e n. 119 del 2013).
La Corte Costituzionale dichiara quindi non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l’ordinanza di cui trattasi.