• Novembre 13, 2013
di anci_admin

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Istruzione – Le norme sull’edilizia scolastica nel D.L. 104/13 approvato dal Senato

E’ dedicato al tema dell’edilizia scolastica un importante capitolo del disegno di legge...

E’ dedicato al tema dell’edilizia scolastica un importante capitolo del disegno di legge di conversione del decreto legge 104/2013 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, licenziato definitivamente dall’Aula del Senato. Di seguito una sintesi delle principali disposizioni su questo tema.
Per far fronte alle carenze strutturali delle scuole, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, per l’adeguamento o la costruzione di nuove palestre nelle scuole e edifici e residenze universitarie di proprietà degli enti locali, le Regioni potranno contrarre mutui trentennali, a tassi agevolati, con la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti o con istituti bancari. Gli oneri di ammortamento saranno a carico dello Stato. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Per quanto concerne la tipologia si tratta di: interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre o interventi su palestre esistenti. A tal fine, vengono stanziati contributi pluriennali per 40 milioni annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2015. I pagamenti effettuati dalle Regioni, connessi all’attivazione dei mutui, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l’importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.
Con apposito decreto interministeriale saranno individuate le modalità di attuazione delle predette disposizioni, da adottarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, in conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del dl 179/2012, convertito dalla legge 221/2012.
Sono state introdotte misure concernenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici. prevedendo che con un apposito dpcm siano definite le modalità per l’individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico al fine di predispone il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché gli istituti cui affidare tali attività.
Per quanto riguarda la prevenzione incendi negli edifici scolastici, viene posto il termine del 31 dicembre per l’attuazione della normativa sulla prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica. Viene demandato al ministro dell’Interno definire – con apposito decreto entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione – le prescrizioni per la relativa attuazione. (com)