• Aprile 21, 2021
di Redazione Anci

Accordi di programma

Il Consiglio di stato interviene sulla partecipazione dei privati per attuazione di opere pubbliche

Con la sentenza del Cons.St., sez. IV, 13 aprile 2021, n. 2999 , i giudici intervengono in materia di Partecipazione dei privati al procedimento prodromico alla conclusione dell’accordo di programma finalizzato all’attuazione di opere pubbliche
Il Consiglio di stato interviene sulla partecipazione dei privati per attuazione di opere pubbliche

Con la sentenza del Cons.St., sez. IV, 13 aprile 2021, n. 2999 , i giudici intervengono in materia di Partecipazione dei privati al procedimento prodromico alla conclusione dell’accordo di programma finalizzato all’attuazione di opere pubbliche.

Ai sensi dell’art. 34 T.u.e.l. non è prevista la partecipazione dei privati al procedimento prodromico alla conclusione dell’accordo di programma, mentre gli enti che vi partecipano sono liberi di aderire fino alla conclusione dell’accordo; conseguentemente deve escludersi che si configuri una situazione di affidamento in capo al privato interessato in via di fatto alla conclusione dell’accordo, specie quando gli effetti di tale accordo consistano, nella sostanza, nell’esercizio di poteri attinenti alla pianificazione del territorio.

La Sezione ha premesso che l’accordo di programma costituisce una species del più ampio genus degli accordi di programmazione negoziata e, in linea ancora più generale, dell’istituto degli accordi fra amministrazioni di cui all’art. 15, l. n. 241 del 1990, che ne scandisce la disciplina residuale, per quanto non espressamente previsto in quella speciale dell’art. 34, d.lgs. n. 267 del 2000.

Secondo l’interpretazione che viene data della disciplina generale che regge il suddetto istituto, quest’ultimo costituisce un modulo di semplificazione procedimentale finalizzato alla definizione e all’attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, che implica l’azione integrata di più amministrazioni, di modo che con la sottoscrizione dell’accordo, queste assumono pari dignità in ragione della coessenzialità dell’apporto di ciascuna di esse.

​​​​​​​Ha ancora chiarito la Sezione che sono tassativi i casi in cui è consentito riconoscere una situazione di affidamento giuridicamente rilevante in sede di pianificazione del territorio; in sostanza le uniche evenienze, che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono date: a) dal superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) da convenzioni di lottizzazione e accordi di diritto privato intercorsi fra il comune e i proprietari delle aree; c) da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di titoli edilizi o di silenzio rifiuto su una domanda di rilascio di un titolo; d) dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.