• Maggio 24, 2013
di anci_admin

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I legali della pubblica amministrazione non posso svolgere incarichi anche per le società partecipate dall’ente

La sentenza della Corte Costituzionale n. 91 del 22/5/2013 ha dichiarato l’illegittimit&agrave...

La sentenza della Corte Costituzionale n. 91 del 22/5/2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1 e 2, della l. R. Campania 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009).
Tale disposizione consentiva agli avvocati regionali di svolgere attività di patrocinio in giudizio e di consulenza anche a favore di enti strumentali della Regione e di società il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla stessa Regione, ampliando così la deroga al principio di incompatibilità, prevista dal legislatore statale.
Ciò secondo la consulta non è possibile perché gli avvocati della P.A. devono svolgere incarichi esclusivamente in riferimento agli affari legali propri dell’ente pubblico di appartenenza; pertanto la disposizione impugnata contrasta con l’art. 117, c. III, Cost.
La Regione non poteva quindi estendere il patrocinio dei propri avvocati dipendenti oltre all’’ente di appartenenza , ciò rientrando nell’ambito dei principi fondamentali della materia delle professioni, affidato alla competenza del legislatore statale.