• Aprile 23, 2020
di Redazione Anci

Società partecipate 

Corte di cassazione su responsabilità amministratori società in house

I giudici sanciscono che la verifica della ricorrenza dei requisiti propri della società in house costituiscono il presupposto per la giurisdizione della Corte dei Conti sull'azione di responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionali al patrimonio della società
Corte di cassazione su responsabilità amministratori società in house
Con l’ordinanza n. 7824 depositata il 14 aprile  le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono rispetto alla responsabilità degli amministratori di società partecipate. Nel merito i giudici sanciscono che la verifica della ricorrenza dei requisiti propri della società in house costituiscono il presupposto per la giurisdizione della Corte dei Conti sull’azione di responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionali al patrimonio della società. Tale verifica riguarda le norme e le previsioni statutarie vigenti alla data del fatto illecito (cfr. Cass., sez. Un., 28/6/2018, n. 17188) mentre l’azione della Corte dei Conti è possibile solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing (emergenti da precise disposizioni statutarie in vigore all’epoca) senza considerare la loro ricorrenza in fatto.
Nel caso di specie i giudici ritengono che il controllo analogo non sia mai stato di fatto esercitato, dal momento che «É altresì prevista una “Commissione assembleare di controllo, che istituita con delibera assembleare del 28.7.2010, ha prodotto i suoi primi atti quattro anni dopo, in data 14.04.2014».
Dalla modifica statutaria che introduce tale Commissione, la società può essere considerata in house providing, con conseguente giurisdizione della Corte dei Conti per responsabilità erariale degli amministratori, non prima.

Leave a Reply