• Luglio 25, 2013
di anci_admin

Giurisprudenza

Corte Costituzionale, 24/7/2013 n. 236 sull’illegitt. cost. dell’art. 9, c. 4 del d.l. n. 95/2012

Ulteriore intervento della Corte Costituzionale sulle disposizioni della Spending review che con la&...

Ulteriore intervento della Corte Costituzionale sulle disposizioni della Spending review che con la sentenza n. 236 del 24 luglio 2013  ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 4 dell’art. 9 del d.l. n. 95 del 2012 inerente l’automatica soppressione di enti, agenzie ed organismi comunque denominati che esercitano anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all’articolo 117 della costituzione spettanti a comuni, province e città metropolitane ai sensi dell’articolo 118 cost..
La norma in questione è stata impugnata da alcune Regioni – Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – e la Consulta ha ritenuto che “Il legislatore statale, decorso il termine di nove mesi dall’approvazione del decreto-legge, sopprime in modo indistinto tutti gli enti strumentali che svolgono funzioni fondamentali o conferite di Province e Comuni senza che questi siano sufficientemente individuati. L’incertezza circa i soggetti destinatari della norma è tale che, come si è visto, lo stesso legislatore statale ha ritenuto necessario un procedimento concertato per la complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica da sopprimere o accorpare e per l’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione della norma.
Risulta palese, pertanto, la contraddittorietà della disposizione in esame, che stabilisce la soppressione ex lege di tutti gli enti comunque denominati allo scadere del termine di nove mesi dall’approvazione del decreto-legge non tenendo conto della previsione di cui ai commi 2 e 3, istitutiva di un procedimento volto alla ricognizione dei suddetti enti e all’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione della norma con il coinvolgimento delle autonomie locali.” Il riferimento ai nove mesi è stato poi differito al 31.12.2013 dall’articolo 49 del dl 69/2013 (in corso di conversione in legge).
La Corte però ritiene che “inoltre, l’automatica soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni nell’ambito delle competenze spettanti a Comuni, Province, e Città metropolitane ai sensi dell’art. 118 Cost., prima che tali enti locali abbiano proceduto alla necessaria riorganizzazione, pone a rischio lo svolgimento delle suddette funzioni, rischio ulteriormente aggravato dalla previsione della nullità di tutti gli atti adottati successivamente allo scadere del termine.  In conclusione, la difficoltà di individuare quali siano gli enti strumentali effettivamente soppressi e la necessità per gli enti locali di riorganizzare i servizi e le funzioni da questi svolte rendono l’art. 9, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012 manifestamente irragionevole.” Per questi motivi la Consulta ne dichiara l’incostituzionalità.
I giudici inoltre circoscrivono la portata del divieto di cui al comma 6 dell’articolo 9 del dl 95/2012 ritendo che “l’obiettivo del legislatore è esclusivamente la riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20%, anche mediante la soppressione o l’accorpamento dei medesimi.”
Alla luce di ciò la Corte stabilisce una interpretazione  costituzionalmente orientata, prevedendo che il divieto del comma 6 non opera se complessivamente, le spese per i succitati organismi e per i nuovi, resta nell’80% dei precedenti oneri finanziari, ovvero se gli enti locali accorpano gli enti strumentali in questione anche istituendo un nuovo soggetto, purché sia rispettato il succitato obiettivo di riduzione complessiva dei costi. (com)