• Dicembre 3, 2020
di Redazione Anci

Porti e aeroporti

Consulta su competenza Stato in materia di profili organizzativi e autorità di sistema portuale

I giudici costituzionali intervengono in materia di costituzione di Autorità Portuali e Zone Economiche Speciali, rispetto ai principi fondamentali in materia dei porti e aeroporti civili, di competenza concorrente.
Consulta su competenza Stato in materia di profili organizzativi e autorità di sistema portuale

Importante sentenza della Corte Costituzionale del 9 ottobre 2020, n. 208, in materia di costituzione di Autorità Portuali e Zone Economiche Speciali, rispetto ai principi fondamentali in materia dei porti e aeroporti civili, di competenza concorrente.
La Consulta dichiara non fondate, rispettivamente in riferimento agli artt. 97 e 117, comma 3, Cost., le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Calabria, relative all’art. 22-bis del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modifiche, in legge 17 dicembre 2018, n. 136 che, per via legislativa, ha modificato il numero delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP), istituendo la sedicesima autorità, l’“Autorità di sistema portuale dello Stretto”  – che ingloba anche alcuni comuni calabresi oltre a quelli siciliani – e prevedendo una possibile ulteriore variazione del numero delle stesse AdSP per via regolamentare. Il comma 3 della norma impugnata prevedeva altresì che qualora i porti inclusi nell’area della Zona economica speciale (ZES) rientrino nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema portuale con sede in altra Regione “il presidente del Comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell’Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES”
La Regione ricorrente aveva sollevato le questioni di legittimità costituzionale in quanto riteneva le succitate disposizioni lesive dell’interesse regionale sulla materia di competenza concorrente dei “porti e aeroporti civili” (in quanto assegnava i due porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni all’AdSP dello Stretto, con sede in Sicilia, presso il porto di Messina) nonché  contrarie al principio di leale collaborazione in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nonché l’art. 97 Cost., in particolare per l’interferenza con la disciplina della ZES.
I Giudici costituzionali però, pur richiamando la necessità che la disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in tale materia rispetti il principio di leale collaborazione, da realizzarsi nella forma dell’intesa (sentenza n. 261 del 2015), non accolgono le tesi regionali.
La Corte evidenzia che deve considerarsi che le AdSP, come già sottolineato, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale, sebbene taluni aspetti della relativa disciplina possano anche interferire con competenze regionali, in particolare con riferimento alle funzioni esercitate dalle stesse autorità. Gli interventi legislativi di riordino di tali enti risultano perciò espressione della stessa competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., ossia «ordinamento e organizzazione amministrativa […] degli enti pubblici nazionali», materia a cui questa Corte ha ascritto, appunto, la disciplina delle misure di riorganizzazione di enti rientranti in tale categoria (sentenza n. 153 del 2011).
I Giudici Costituzionali ritengono infatti che nel caso in esame, le norme impugnate regolano non l’esercizio di funzioni amministrative, bensì profili organizzativi fondamentali, quale la determinazione del numero delle AdSP e la relativa istituzione, non venendo in gioco profili richiedenti la leale collaborazione. Sul punto, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ricondotto ai principi fondamentali della materia norme concernenti basilari aspetti organizzativi (si vedano le sentenze n. 207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005, nonché, con specifico riferimento ai porti, le sentenze n. 256 del 2012 e n. 314 del 2010).
Anche rispetto all’istituzione della nuova AdSP ed al passaggio di due comuni calabresi all’interno della medesima autorità con sede a Messina ed all’interferenza con la disciplina della ZES, la Corte dichiara infondate le questioni di costituzionalità sollevate in quanto “la modifica normativa è coerente con le finalità della riforma del 2016, tra cui vi è anche quella di realizzare una maggiore interazione tra porti, comunque contigui, che presentino un’omogeneità di traffici e servizi. Ciò precisato, la disciplina delle AdSP presenta alcuni inevitabili punti di contatto con le norme che regolano la ZES calabrese, tenuto conto che la stessa viene istituita in territori ove sono presenti le aree portuali trasferite alla nuova autorità. La qual cosa genera sovrapposizioni in sede operativa. Tuttavia, non può ritenersi che l’unica soluzione costituzionalmente possibile per fronteggiare tali sovrapposizioni sia la coincidenza tra le circoscrizioni territoriali delle AdSP e quelle della ZES, con conseguente identità del Presidente di entrambi gli organi, come argomenta la parte ricorrente.”
Per quanto addotto la Corte Costituzionale con la sentenza in questione, dichiara quindi la non fondatezza:

– della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione;

– della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, in riferimento all’art. 97 Cost. e al principio di ragionevolezza