• Novembre 6, 2025
di Redazione Anci

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Conferenza Unificata del 6 novembre 2025. Online l’esito della riunione

Disponibile l'esito dei lavori
Conferenza Unificata del 6 novembre 2025. Online l’esito della riunione

 

Provvedimento Sintesi del contenuto Posizione politica
  Approvazione dei report e dei verbali della seduta del 23 ottobre 2025 e della seduta straordinaria del 29 ottobre 2025   Approvati
1 Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all’esame della Conferenza definisce modalità, requisiti e procedure per l’iscrizione nell’elenco ufficiale dei “soggetti aggregatori”, figure centrali negli acquisti e nelle gare pubbliche di beni e servizi.

 

In particolare, il decreto aggiorna la disciplina sui soggetti aggregatori, ricomprendendo le città metropolitane, le associazioni, le unioni, i consorzi di enti locali tra gli enti che possono richiedere l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori, oltre a quelli già presenti come, ad esempio, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali.

 

L’elenco viene revisionato dall’ANAC ogni tre anni, con possibili modifiche ai requisiti su proposta del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

 

Il decreto in esame sostituisce il precedente provvedimento del 2014.

Intesa
2 Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 16 febbraio 2016, n. 92, sulla designazione del Presidente della Giuria per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2028 Il Ministro della cultura ha rappresentato l’intendimento di designare il dott. Davide Maria Desario – Direttore Responsabile ADNKronos quale Presidente della suddetta Giuria. Intesa
3 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

 

Lo schema di decreto recepisce la Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 (c.d. DAC 8, di seguito anche Direttiva) recante modifica della Direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1), relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

 

L’obiettivo principale della direttiva è rafforzare la trasparenza fiscale, estendendo gli obblighi di comunicazione anche al mondo delle cripto-attività, un ambito finora parzialmente escluso dai sistemi di monitoraggio e di scambio informativo tra autorità fiscali.

 

Il provvedimento si articola in quattro capi.

 

Il Capo I contiene le disposizioni generali, definendo l’ambito di applicazione del decreto e specificando che esso modifica le precedenti normative nazionali sulla cooperazione amministrativa e introduce una nuova sezione dedicata alle cripto-attività.

 

Il Capo II interviene sul corpus legislativo esistente, aggiornando vari decreti legislativi (tra cui il d.lgs. n. 29/2014, il d.lgs. n. 100/2020 e il d.lgs. n. 32/2023) e la legge n. 95/2015 relativa all’accordo FATCA. Le modifiche rafforzano gli obblighi di comunicazione e introducono nuove informazioni da raccogliere, come il numero di identificazione fiscale estero (TIN) e i ruoli di controllo nelle entità non finanziarie, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la tracciabilità dei dati trasmessi tra amministrazioni fiscali.

 

Il Capo III costituisce il fulcro innovativo del decreto, poiché istituisce la disciplina sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni relative alle cripto-attività. Viene introdotto un insieme articolato di definizioni e di regole operative che individuano i soggetti obbligati (prestatori di servizi per le cripto-attività e gestori), le modalità di raccolta dei dati e le procedure di adeguata verifica fiscale e antiriciclaggio da applicare agli utenti, sia persone fisiche che entità. I prestatori dovranno ottenere e comunicare informazioni sulla residenza fiscale dei clienti, sul tipo e sul valore delle operazioni, sui trasferimenti e sulle eventuali operazioni di pagamento in cripto-attività, assicurando la trasmissione periodica all’Agenzia delle Entrate, che provvederà allo scambio con le altre autorità competenti europee.

 

Infine, il Capo IV reca la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce la decorrenza delle nuove disposizioni, prevedendo un’applicazione graduale a partire dal 1° gennaio 2026 per i nuovi rapporti e dal 1° gennaio 2027 per quelli preesistenti.

 

Il presente schema di decreto legislativo, in quanto volto esclusivamente a dare attuazione alla direttiva (UE) 2023/2226 in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale e di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali, non reca disposizioni incidenti sulla disciplina delle entrate degli enti locali né introduce nuovi adempimenti o competenze a carico dei Comuni.

Parere favorevole
4 Deliberazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente la determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province. Biennio 2025-2026

 

L’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, (Semplificazione e riassetto normativo), così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede che “L’ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata”.

 

L’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità delle Città metropolitane e delle Province effettive/i e supplenti è fissata, rispettivamente, nella misura di almeno euro 68 lordi ed euro 34 lordi; è facoltà delle singole Città metropolitane e Province destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità fino ad un massimo del

quintuplo, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari.

Favorevole alla delibera
5 Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla scheda di rendicontazione delle risorse destinate al finanziamento dei progetti volti a promuovere i servizi di sharing mobility, assegnate con decreto 28 dicembre 2022, n. 417, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, come modificato dal decreto 31 dicembre 2024, n. 348, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

L’informativa riguarda la scheda di rendicontazione delle risorse utilizzate per attuare sul territorio i servizi di sharing mobility e gestite dalle Regioni. Nel 2022 il MIT ha ripartito tra le Regioni a

statuto ordinario, beneficiarie del Fondo Nazionale Trasporto pubblico locale, le risorse stanziate dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge 16-06-2022, n.68 per la sperimentazione della sharing mobility, pari a circa 15 milioni di euro l’anno (per tre anni 2023-2025) e corrispondenti allo 0,3 per cento del Fondo Nazionale destinato al TPL.

In questo caso la scelta del Ministero è stata quella di finanziare i servizi complementari al TPL, con risorse assegnate alle Regioni e utilizzabili anche dai Comuni del territorio.

I criteri per i progetti sperimentali sono stati individuati tramite concertazione tra MIT Regioni ed Enti locali.

La norma prevede che entro il 30 settembre del 2026 le Regioni devono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’economia e delle finanze la rendicontazione delle risorse assegnate per i progetti ammessi a contributo, questa scheda rappresenta lo strumento tramite cui monitorare la sperimentazione.

Nel prendere atto dell’informativa, si raccomanda al MIT di condividere con i Comuni e l’ANCI gli esiti della sperimentazione sulla sharing mobility, compreso il dettaglio delle iniziative svolte in ciascun territorio regionale.