- Dicembre 18, 2025
Sede di concertazione
Conferenza Unificata del 18 dicembre 2025. Online l’esito dei lavori
Disponibile l'esito dei lavori
| Provvedimento | Sintesi del contenuto | Posizione politica | |
| Approvazione del report e del verbale della seduta del 27 novembre 2025 | Approvati | ||
| 1 | Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, riguardante la modifica dell’Accordo rep. Atti n. 66/CU del 5 maggio 2016, recante la costituzione del Tavolo di coordinamento interistituzionale concernente la gestione delle problematiche relative all’amianto
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Nel 2016 la Conferenza Unificata aveva istituito, su proposta di ANCI, il Tavolo interistituzionale sull’amianto, con il compito di predisporre Piani di azione biennali, completare il censimento e la mappatura dell’amianto, definire modalità di bonifica e micro-raccolta, integrare le banche dati ambientali e sanitarie, armonizzare la sorveglianza sanitaria degli ex esposti e predisporre una proposta di Testo unico sulla materia. Negli anni, tuttavia, il Tavolo è risultato poco operativo e si sono svolte poche riunioni.
Nel 2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha manifestato l’intenzione di dare nuovo impulso al Tavolo e di assumerne il coordinamento, per monitorare gli interventi di rimozione dell’amianto nei territori, verificare l’utilizzo delle risorse disponibili e valutare eventuali modifiche normative utili a rafforzare la governance. La proposta ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza delle Regioni e l’assenso del Ministro per gli Affari regionali, con successiva conferma del MASE circa le modifiche da apportare al testo dell’Accordo del 2016. L’Accordo sancito oggi recepisce tali modifiche. Il Tavolo viene formalmente istituito presso il MASE, che ne assume la presidenza e il coordinamento, e viene aggiornata la sua composizione, comprendendo i Ministeri competenti, i coordinatori delle Commissioni della Conferenza delle Regioni, UPI e ANCI. Nel testo previgente la sede delle attività viene modificata, sostituendo il riferimento alla Conferenza Unificata con quello al Ministero dell’Ambiente. Su richiesta di ANCI viene inoltre introdotto l’obbligo di una informativa annuale in sede di Conferenza Unificata sulle attività svolte e da svolgere dal Tavolo, al fine di garantire piena condivisione interistituzionale. |
Accordo
Nell’esprimere Accordo sulla nuova versione, ANCI esorta affinché il Tavolo, sotto il coordinamento del Ministero dell’Ambiente, possa finalmente avviare con decisione e portare a compimento in tempi certi le attività necessarie, assicurando operatività, continuità e un’azione realmente efficace nella gestione delle problematiche legate all’amianto.
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| 2 | Intesa, ai sensi dell’articolo 31, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il riparto, tra le regioni, del Fondo per l’implementazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, per l’anno 2025
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Lo schema di decreto in oggetto dispone il riparto 2025 della restante quota del Fondo per l’implementazione dei progetti di vita, pari a 22,5 mln (altri 2,4 mln sono stati già anticipati con decreto del 12 febbraio 2025).
Si tratta di risorse destinate al finanziamento di prestazioni, servizi e interventi “atipici”, ossia non rientranti nell’offerta preesistente dei territori, e pertanto integrativi e aggiuntivi rispetto a quelli attivabili con le risorse già destinate a legislazione vigente per le prestazioni in materia di disabilità. In sede tecnica è stata accolta la richiesta di ANCI di esplicitare che le risorse sono ripartite tra le Regioni “per il successivo trasferimento agli ATS o ad altro ente individuato con legge regionale” (il d.lgs. 62/2024 individua l’ATS, se dotato di personalità giuridica, quale soggetto titolare del procedimento per il progetto di vita, salvo diversa disposizione regionale). |
Intesa
Si coglie altresì l’occasione per richiedere informazioni in merito all’effettivo trasferimento ai Comuni in sperimentazione della quota anticipata già a febbraio, pari a 2,4 milioni, del Fondo per l’implementazione dei progetti di vita, risorse che molte amministrazioni in sperimentazione non hanno ancora ricevuto.
Infine, nell’ottica di una proficua collaborazione volta a favorire il buon andamento della sperimentazione e a condividere gli esiti del monitoraggio periodico, si richiede l’attivazione del Tavolo di coordinamento interistituzionale previsto all’articolo 6 del DPCM 197 del 12 novembre 2024. |
| 3 | Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente modifiche al decreto 23 dicembre 2021, n. 530, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché al decreto 10 maggio 2022, n. 134, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, relativi alle risorse della Misura M2C2 4.4 “Rinnovo flotte bus e treni verdi” sub-investimento 4.4.1 “Bus” del PNRR
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Il provvedimento aggiorna e modifica il Decreto Ministeriale 530/21 relativo alle risorse e alla misura PNRR M2C2 4.4.1 bus per la componente urbana e suburbana, che ha un ammontare di risorse pari complessivamente a 1.915 milioni di euro. L’obiettivo complessivo della misura era l’acquisto di almeno 800 autobus a zero emissioni al 31/12/2024 e l’acquisto e la messa in servizio di almeno 3.000 autobus a emissioni zero al 30/06/2026.
Il target intermedio del 31/12/2024 è stato raggiunto a livello nazionale, ma alcuni Comuni non sono riusciti a raggiungere il proprio target intermedio per criticità dovute alla fornitura degli autobus e alla filiera. Pertanto, il DM rimodulare i target intermedi per singolo soggetto attuatore con un aggiornamento dell’Allegato 1 del D.M. n. 530/2021. La Misura PNRR M2C2 4.4.1 è stata oggetto di una recente revisione e prevede un ulteriore target relativo alla realizzazione di almeno 1000 punti di ricarica al 30/06/2026. Di conseguenza, il DM recepisce questo ulteriore target all’interno del DM. Infine, il DM formalizza la “legislazione vigente” finanziata a valere sulle risorse del Piano Strategico della Mobilità Sostenibile che contribuiscono al raggiungimento del target complessivo della Misura.
Il DM è stato ampiamente condiviso con ANCI e beneficiari. |
Rinvio |
| 4 | Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (UE)
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Si tratta del decreto legislativo di recepimento della Direttiva Cosiddetta RED III, la UE 2023/2413 che alza l’obiettivo al 42,5% di rinnovabili entro il 2030. Il provvedimento mira a introdurre nuove norme per accelerare la transizione energetica, definendo nuovi target settoriali (trasporti, industria, edifici), semplificando le procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili, promuovendo i combustibili rinnovabili (come idrogeno verde e biometano) e definendo le procedure di pianificazione energetica, con l’obiettivo di armonizzare il quadro normativo italiano con quello europeo e raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici.
ANCI è stata audita a fine novembre e nel corso dell’interlocuzione tecnica il Ministero ha introdotto correttivi chiesti sia da ANCI che dalle Regioni, compatibilmente con pre prescrizioni della Direttiva. Tra i punti che non sono stati modificati e accolti c’è la modifica delle previsioni dell’art. 10 che impatta sui Comuni, poiché – nel lasciare la possibilità a terzi privati che non possono installare su propri edifici impianti FER di farlo su superfici/tetti di edifici pubblici degli enti locali – non definisce con parametri oggettivi o rimanda ad altro provvedimento tecnico quali siano i casi di impossibilità tecnica, finanziaria e funzionale tali per cui i privati non possano intervenire, e soprattutto lascia in capo ai singoli Comuni disciplinare con proprio provvedimento le modalità attuative senza fornire indicazioni uniformi, in contrasto con l’esigenza di standardizzare regolazione locale. |
Intesa |
| 5 | Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sullo schema di decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, concernente i criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l’anno 2025. ID Monitor 6363
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Il Decreto Ministeriale attua l’art. 2, comma 7, del DL 95/2025 stabilendo i criteri di riparto e le modalità di trasferimento della quota del 60% del Fondo regionale di protezione civile destinata al concorso alle esigenze urgenti derivanti da emergenze di rilievo regionale (art. 7, comma 1, lett. b) del Codice di Protezione civile).
Il Fondo regionale di protezione civile per il 2025 è finanziato per 20 milioni di euro. Il DL 95/2025 ripartisce le risorse in: · 60% (12 milioni): disciplina speciale oggetto del decreto – emergenze regionali di tipo “b”; · 40% (8 milioni): disciplina ordinaria secondo DPCM 13 luglio 2022. La disciplina ordinaria rimane regolata dal riparto standard ed è oggetto di Accordo in Conferenza Unificata su proposta della Conferenza delle Regioni (altro punto all’OdG). Ambito di applicazione della quota del 60% Le risorse sono destinate alle Regioni che abbiano dichiarato o riconosciuto, dopo il 1° luglio 2025, uno stato di crisi o emergenza regionale per eventi di tipo “b”, le risorse concorrono a finanziare spese urgenti relative a: · Soccorso e assistenza alla popolazione (art. 25, comma 2, lett. a). · Ripristino di servizi pubblici e infrastrutture strategiche, gestione rifiuti e macerie, continuità amministrativa (lett. b). · Prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale (lett. c). L’Allegato 1 al decreto dettaglia in modo esemplificativo le tipologie di interventi ammissibili.
Per accedere alle risorse, le Regioni devono svolgere un’istruttoria tecnica, per verificare: il nesso di causalità tra evento e interventi proposti; la riconducibilità alle tipologie ammissibili, la rilevanza di protezione civile e l’urgenza degli interventi; l’assenza di finanziamenti già disponibili o rimborsi assicurativi. Le regioni devono quindi redigere una relazione tecnica istruttoria contenente: esito dell’istruttoria e quantificazione del fabbisogno ammissibile. Il termine per la trasmissione al Dipartimento della Protezione civile è il 31 gennaio 2026. Il DPC effettua quindi una istruttoria a carattere speditivo per verificare il rispetto dei criteri del decreto e la corretta quantificazione del fabbisogno e definisce il riparto secondo un criterio proporzionale al fabbisogno ammissibile accertato. Il riparto e l’assegnazione sono disposti con decreto del Capo Dipartimento entro il 30 marzo 2026. Eventuali risorse residue restano disponibili nel Fondo per le annualità successive. Se, dopo aver beneficiato delle risorse regionali, sopravvengono ulteriori eventi che aggravano la situazione, la Regione può chiedere la dichiarazione di stato di emergenza nazionale (art. 7, lett. c), evitando comunque il cumulo di finanziamenti per gli stessi interventi. Le Regioni devono inviare una relazione semestrale sull’utilizzo delle risorse. Presso il Dipartimento è istituito un gruppo di lavoro di monitoraggio, senza oneri. |
Intesa |
| 6 | Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’attuazione del Memorandum d’intesa sulla cooperazione tra il Ministero della politica sociale dell’Ucraina e il Ministro per le disabilità – Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana, firmato a Roma in data 11 luglio 2025
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Lo schema di decreto in oggetto stanzia la somma di 1,5 mln, a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, per finanziare iniziative e progetti, non meglio definiti e specificati, da realizzare a livello internazionale con il coinvolgimento di Enti italiani del Terzo settore, in attuazione del Memorandum d’intesa Italia-Ucraina, firmato l’11 luglio 2025.
Tra le iniziative finanziabili in materia di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, lo schema di DM prevede che saranno successivamente individuati programmi per lo scambio di esperienze, percorsi formativi e di inserimento lavorativo, sviluppo di piani di gestione delle emergenze, attività seminariali. Si prevede altresì che le iniziative saranno attuate da enti pubblici e privati. |
Parere favorevole.
Si coglie tuttavia l’occasione per ribadire l’esigenza di una riflessione sulla perdurante parcellizzazione del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, caratterizzato ad oggi da una estrema diversificazione delle sue destinazioni, con regole e tempi di spesa differenziati in relazione alle varie finalità. |
| 7 | Parere, ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, concernente le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del CAD
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Il provvedimento in esame attua la previsione dell’art. 50-ter comma 4 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) in merito alla Strategia Nazionale Dati.
In particolare, riguarda le modalità di messa a disposizione, su richiesta della PdCM, dei dati aggregati e anonimizzati, nel rispetto del GDPR, di cui sono titolari le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, e le società a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del medesimo decreto legislativo. L’obiettivo è supportare la definizione di politiche pubbliche basate sui dati, stabilendone le tipologie, i limiti, e le finalità per le quali saranno resi disponibili per il tramite di apposita infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati. La PdCM identificherà i progetti da avviare attraverso il costituendo Osservatorio Strategico Dati, anche su proposta dei suddetti soggetti pubblici titolari dei dati, ai quali renderà disponibili i risultati delle diverse progettualità, sempre attraverso la PDND, garantendo un principio di reciprocità. |
Parere favorevole |
| 8 | Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante: “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”
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Il disegno di legge di conversione del decreto legge 175/25 è composto da due articoli, il primo sul credito di imposta Transizione 5.0 e il secondo di interesse per i Comuni sulle Aree Idonee.
Infatti l’art. 2 disciplina le aree idonee per l’installazione di impianti rinnovabili, tema impattante per i Comuni e per i processi autorizzativi sul territorio, nonché milestone del PNRR. L’ANCI è stata audita al Senato, ha presentato nel corso dell’interlocuzione tecnica una serie di osservazioni ed emendamenti, a molti dei quali ancora il Ministero non ha dato riscontro. |
Rinvio |
| 9 | Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di “Linee guida sull’accessibilità dei servizi in attuazione dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022”
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Le Linee Guida in esame sono emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Lo scopo è quello di garantire l’accessibilità di prodotti e servizi nell’interesse dei consumatori e degli utenti rafforzando il diritto delle persone con disabilità a partecipare alla vita sociale. Le LG oggetto di parere si inseriscono in un quadro normativo consolidato sia a livello europeo, sia nazionale, che in Italia è stato introdotto con la Legge del 9 gennaio 2004 n. 4.
In particolare, l’ambito applicativo del provvedimento in esame riguarda l’erogazione dei seguenti servizi: – Servizi di comunicazione elettronica – Servizi che forniscono servizi d’accesso di media audiovisivi – Servizi di trasporto passeggeri aerei, ferroviari, con autobus, per vie navigabili, compresi quelli urbani, extraurbani e regionali – Servizi bancari per consumatori – Libri elettronici (e-book) e software dedicati – Servizi di commercio elettronico
Non sono previsti adempimenti aggiuntivi per i Comuni rispetto a quelli già in essere a normativa vigente. |
Rinvio |
| 10 | Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex Ilva”
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Il disegno di legge per la conversione del Dl n. 180/2025 reca misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ilva.
In particolare il DL reca disposizioni finalizzate a consentire l’utilizzo delle risorse residue già stanziate per garantire la continuità operativa degli impianti gestiti da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, in vista della prevista cessione a terzi del compendio aziendale; la norma inoltre interviene sul fondo destinato a riconoscere un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. Si prevede inoltre un ulteriore intervento in materia di integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti delle Acciaierie d’Italia spa in Amministrazione straordinaria.
La norma non contiene profili di diretto interesse dei Comuni. |
Parere favorevole |
| 11 | Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-regioni per il periodo gennaio – luglio 2026 | Approvato | |
| 12 | Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano generale di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2022, recante “Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile”
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L’Accordo riguarda il piano generale di riparto della quota del 40% del Fondo regionale di protezione civile per l’anno 2025, pari a 8 milioni di euro, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022.
Il Fondo regionale di protezione civile è finanziato per il 2025 con 20 milioni di euro dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95. Il medesimo decreto ha previsto che una quota pari al 60% delle risorse sia destinata, con disciplina speciale, al concorso agli interventi urgenti per emergenze regionali di tipo “b)” (punto 5 dell’Ordine del Giorno), mentre la restante quota del 40% resta disciplinata dal meccanismo ordinario previsto dal DPCM 13 luglio 2022 ed è oggetto del presente Accordo. Il riparto della quota del 40% tra le Regioni avviene sulla base dei criteri già applicati nelle annualità precedenti: una quota fissa del 30%, ripartita in parti uguali tra tutte le Regioni, e una quota variabile del 70%, determinata in funzione dell’esposizione ai rischi e della popolazione residente nelle zone sismiche 1 e 2. Le risorse sono finalizzate al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali. Il DPCM 13 luglio 2022 stabilisce che, all’interno di tale quota, una parte delle risorse sia destinata al rafforzamento della capacità operativa del livello locale, prevedendo che, di norma, una quota non inferiore al 50% delle risorse destinate al sistema locale sia riservata ai Comuni, sulla base delle esigenze rilevate dalle Regioni. La proposta di riparto sottoposta all’Accordo recepisce le tabelle elaborate dalla Conferenza delle Regioni e trasmesse al Dipartimento della protezione civile per l’istruttoria tecnica preliminare. |
Rinvio |
| 13 | Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante “Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani”. ID Monitor 6401
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La Legge 12 settembre 2025, n. 131, introduce una serie di misure per il riconoscimento, la promozione e lo sviluppo delle zone montane e stanzia un fondo di circa 200 milioni di euro annui con l’obiettivo principale di contrastare lo spopolamento delle aree interne e montane garantendo servizi essenziali e incentivi economici.
L’impianto complessivo contempla, in sintesi, i seguenti interventi: – Incentivi Fiscali e Residenzialità – Agevolazioni fiscali e contributive per chi sceglie di vivere e lavorare da remoto nei Comuni montani. – Credito d’imposta Casa commisurato agli interessi passivi dei mutui per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa nei Comuni montani. – Incentivi Affitto/Acquisto: Crediti d’imposta in % delle spese per i nuovi residenti. – Servizi Essenziali: Sanità e Istruzione – Sanità: Fondi per potenziare la telemedicina e incentivi economici per medici e personale sanitario che operano in territori isolati. – Istruzione: Indennità di sede per insegnanti che prestano servizio nelle scuole di montagna. – Ambiente, Agricoltura e Fauna. Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani; – Settore primario: Agevolazioni e crediti d’imposta per agricoltura biologica, zootecnia e silvicoltura sostenibile. – Interventi per i tribunali siti in aree montane. – Servizi di comunicazione – Eliminazione del divieto di caccia nei pressi dei valichi montani. – Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici – Agevolazioni per la compravendita di terreni agricoli e per gli atti di ricomposizione fondiaria – Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna – Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani – Incentivi per la natalità nei Comuni montani Il DPCM in esame è il primo provvedimento attuativo della legge e riguarda una nuova classificazione di “Comune Montano. Le rilevanti criticità dello schema di DPCM sono dovute ai nuovi criteri definitori che sono unicamente ancorati a “parametri di altimetria e pendenza”. Il criterio principale per considerare montano un Comune è duplice: – almeno il 25% al di sopra di 600 metri sul livello del mare – almeno il 30% della superficie deve essere caratterizzata da una pendenza superiore al 20%. Per esigenze di riequilibrio geografico è introdotto un ulteriore criterio: si considerano Comuni montani gli enti il cui territorio è caratterizzato da una altimetria media superiore ai 500 metri sul livello del mare. La particolare conformazione della penisola evidenzia però anche la presenza di un numero estremamente limitato di comuni che, pur esclusivamente circondati da montagne (e da comuni montani), mancano dell’altimetria richiesta per il riconoscimento della c.d. montanità. Si tratta prevalentemente di Comuni di fondo valle, che spesso vivono tutti i disagi della montagna nonostante una altimetria che non raggiunge i 500 metri s.l.m. Per sopperire parzialmente a questo problema, si introduce un terzo e ultimo criterio, in base al quale si considerano montani i Comuni il cui territorio è totalmente intercluso da quello di Comuni classificati come montani a seguito dell’applicazione dei criteri principali, a condizione che abbiano una altitudine media di almeno 300 m. s.l.m. In conclusione, il combinato disposto dei tre criteri sopra descritti qualifica come montani 2.844 Comuni. Fino ad oggi, sul totale dei 7.896 Comuni italiani (dato ISTAT al 31 ottobre 2025), i Comuni montani risultano essere 4.062, di cui 3.419 totalmente montani e 643 parzialmente montani. In sintesi, sono 1218 i Comuni che perdono la qualifica di montano |
Rinvio |
| 14 | Parere, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sui modelli di dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 | Gli schemi all’esame dell’odierna Conferenza unificata, predisposti dall’ANAC, hanno la finalità di uniformare le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità che, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, l’interessato deve presentare all’atto del conferimento dell’incarico. | Rinvio |
| 15 | Parere, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa al rinnovo del dott. Vincenzo Carbone nell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle entrate | Parere favorevole | |
| 16 | Parere, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa al rinnovo del dott. Roberto Alesse nell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli | Parere favorevole | |
| 17 | Parere, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio finanziario 2026-2028” | Si tratta del consueto decreto che stabilisce i criteri di accesso ai fondi per gli interventi di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche per il triennio 2026-2028, che verranno poi messi a bando (anche a favore dei Comuni) con appositi provvedimenti annuali. Il provvedimento è stato discusso nel Comitato nazionale previsto dalla legge, di cui fanno parte anche rappresentanti Anci.
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Rinvio |
| 18 | Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro per lo sport e i giovani, recante “Assegnazione di risorse alla misura «Vita e opportunità», per la promozione della partecipazione alla vita sociale, dell’autonomia, dei talenti e delle competenze delle persone con disabilità, nelle diverse dimensioni di vita: abitativa, lavorativa e del tempo ricreativo e dello sport” | Lo schema di decreto in oggetto assegna 300 milioni a valere sulle risorse Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (cui si aggiungeranno 90 mln del Fondo sviluppo e coesione) alla misura “Vita e opportunità”, che ha l’obiettivo di finanziare, tramite avviso pubblico selettivo non comparativo, progetti di inclusione delle persone con disabilità nelle dimensioni abitative, lavorative e ricreative, “al fine di rafforzare l’implementazione della riforma della disabilità”.
L’Avviso (che non è stato presentato in sede tecnica) sarà rivolto agli Enti del Terzo settore, tranne che per i progetti nelle isole minori e nelle aree interne, dove è rivolto anche agli Enti locali.
La possibilità che gli ETS presentino progetti in associazione con Enti locali è prevista solo per la linea b (attività educativo-ricreative).
E’ prevista l’istituzione di una Commissione di valutazione dei progetti composta da almeno 6 rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. |
Rinvio |
| 19 | Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un membro supplente delle regioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 1, comma 805, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 | Designazione acquisita | |
| 20 | Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sul documento recante “Piano di azione nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030”
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Il Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) 2025-2030 è un documento programmatico del Ministero della Salute che definisce le priorità e le strategie per migliorare l’assistenza in Italia, puntando su un approccio integrato e territoriale che valorizzi la prevenzione, l’inclusione e il benessere psicologico della persona al centro del processo di presa in carico.
Alcuni aspetti d’interesse per i comuni: § l’importanza di prevedere un Piano d’Azione nazionale integrato per le dipendenze, da aggiornare periodicamente, e la valorizzazione dei Pdta (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) condivisi tra Dipartimenti di Salute Mentale, Dipendenze e Neuropsichiatria Infantile, con il coinvolgimento dei servizi sociali dei comuni; § l’introduzione dello psicologo di assistenza primaria, con l’obiettivo di offrire interventi psicologici precoci, brevi e diffusi sul territorio, accessibili a tutti senza passaggi ospedalieri; § il supporto all’abitare; il rafforzamento dello strumento del budget di salute e della prescrizione sociale; |
Rinvio |