• Settembre 10, 2025
di Redazione Anci

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Conferenza Unificata del 10 settembre 2025. Online esito dei lavori e documenti

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Conferenza Unificata del 10 settembre 2025. Online esito dei lavori e documenti

 

Provvedimento

Sintesi del contenuto

Posizione politica

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 30 luglio e del 5 agosto 2025

Approvati

1

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto

Lo schema di decreto apporta una serie di interventi in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda il Terzo settore, viene inserito nel Codice un nuovo articolo volto ad evitare l’emersione di plusvalenze latenti derivanti dalla fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa a quello non commerciale, a seguito del mutamento della qualificazione fiscale delle attività.

Contestualmente, viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi che consente a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di accedere al regime forfettario ai fini IVA, con conseguente semplificazione degli adempimenti.

Sul fronte sportivo, il decreto adegua il regime agevolativo della legge 398/1991 agli enti sportivi dilettantistici, estendendone l’ambito applicativo e innalzando a 400.000 euro il limite dei proventi commerciali.

In materia di crisi d’impresa, la disciplina fiscale viene aggiornata per coordinarsi con i nuovi strumenti introdotti dal Codice della crisi e dell’insolvenza, in particolare in relazione alla tassazione delle sopravvenienze attive derivanti da riduzioni di debiti.

Infine, nella parte dedicata all’IVA, si interviene sia per semplificare la normativa sulla detrazione e la rettifica della detrazione, sia per adeguare la disciplina nazionale ai principi e alla giurisprudenza dell’Unione europea, oltre che per eliminare disposizioni ormai superate e/o ridondanti.

Lo schema di decreto non impatta su disposizioni di interesse per la fiscalità locale.

Intesa

2

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione”

Lo schema di decreto in esame è un correttivo del precedente d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, adottato in attuazione della legge delega di riforma fiscale.

I contenuti riguardano modifiche in materia di:

  • tassazione dei redditi da lavoro

  • reddito d’impresa

  • fiscalità internazionale per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa

  • basi imponibili dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro

  • Statuto dei diritti del contribuente

  • Riscossione, disciplina doganale e accise,

nonché modifiche a testi unici già emanati.

Lo schema di decreto non contiene disposizioni che impattano sulla fiscalità locale in quanto l’art. 10, che disciplina modifiche allo Statuto, e l’art. 6-bis, che si occupa di contraddittorio preventivo, presentano aggiustamenti di mera forma.

L’art. 14, comma 3, riporta modifiche alla disciplina sul processo tributario, recependo due pronunce della Corte costituzionale, una del 2016 ed una del 2025 (sul divieto di produrre in appello le deleghe, rimosso dalla Consulta).

Intesa

3

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”

Lo schema di decreto in esame reca il testo unico IVA, predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Si tratta di un testo ricognitivo delle disposizioni vigenti, contenute in primis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, è stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Lo schema di decreto non contiene disposizioni che riguardano la fiscalità locale dei Comuni.

Intesa

4

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione e del merito, recante “Criteri di riparto e modalità per il monitoraggio della quota parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni, per l’anno 2025 per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”

Il provvedimento riporta i criteri di ripartizione e di monitoraggio del Fondo di 132.000.000,00 euro, per l’anno 2025, al fine di potenziare le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Lo stesso provvedimento evidenzia come, per l’anno scolastico 2025-2026, il livello di spesa per alunno sia stato incrementato, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio relativo al 2023, dal quale era emerso che i Comuni sostenevano costi significativamente superiori rispetto al contributo statale (nel complesso, oltre 700 mln. di euro). Per questo è stato previsto uno stanziamento complessivo di 132.000.000,00 euro.

Purtroppo, anche per il 2025 non sono considerati gli studenti con disabilità delle scuole “paritarie” (che nella definizione del Min. Istruzione comprendono anche le scuole a gestione comunale), per le quali i Comuni forniscono assistenza analoga a quella delle scuole statali, non risultando accolta la proposta Anci di revisione del riparto.

Inoltre, si deve segnalare che l’articolo 1, co. 3, del provvedimento in esame dispone che “I Comuni sono tenuti a destinare le risorse [assegnate] …. con riferimento all’anno scolastico 2024/2025”, un riferimento evidentemente incongruo in considerazione della data di esame ed emanazione del decreto, che ha già ampiamente superato la fine dell’anno scolastico 2024-25.

In fase attuativa deve quindi essere chiarito che gli impieghi possono riferirsi anche a oneri relativi all’anno scolastico 2025-26.

Si esprime intesa a seguito del chiarimento da parte del Governo che gli impieghi del contributo possano riferirsi anche a oneri relativi all’anno scolastico 2025-26.

Essendo infatti il provvedimento giunto in approvazione in forte ritardo rispetto all’a.s. 2024/2025, ormai concluso, si chiede che possa riferirsi anche al successivo a.s. 2025/2026.

Consegnato documento

5

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante “Criteri di riparto e modalità di monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l’anno 2025 per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione”

Il provvedimento ripartisce la quota parte del fondo disabilità destinata al sostegno dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione delle scuole di secondo grado.

Sono altresì compresi i servizi di pertinenza regionale rivolti ai casi di disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione.

Il contributo è ripartito dalle Regioni, che a loro volta lo ripartiscono a favore dei gestori dei servizi (in molti casi le Città metropolitane e le Province e in qualche caso ai Comuni).

Intesa

6

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di modifica del riparto delle risorse assegnate dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) per l’acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano

Il provvedimento rimodula le risorse destinate alle Regioni per l’acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano, a valere sul Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).

In particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera C), punto 1 dello stesso Decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, ha previsto uno stanziamento complessivo per il programma “Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – BUS”, pari a 600 milioni con la seguente articolazione finanziaria:”62,12 milioni di euro per l’anno 2022, 80,74 milioni di euro per l’anno 2023, 159,01 milioni di euro per l’anno 2024, 173,91 milioni di euro per l’anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l’anno 2026″;

A seguito di un’ulteriore riduzione di spesa intervenuta nel 2025 per € 38.300.000,00 sull’annualità 2025, si rende necessario procedere ad una ulteriore rimodulazione degli importi assegnati.

Il provvedimento non ha competenza e riflessi sui Comuni.

Intesa

7

Parere, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025

Tra gli obiettivi PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2025, figura l’adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 che comprende alcune misure in materia di servizi pubblici locali, di trasporto regionale, di stazioni di ricarica elettrica, di sanità, di trasferimento tecnologico e di professioni regolamentate.

Tra le disposizioni di interesse per gli enti locali, rilevano gli artt. 1, 2 e 3.

In particolare, gli articoli 1 e 2 apportano modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali attraverso l’introduzione sia di misure per il rafforzamento delle attività di verifica sulla loro situazione gestionale sia di un regime sanzionatorio in caso di mancata adozione o pubblicazione, da parte dell’ente locale, delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

L’articolo 3 introduce modifiche in materia di stazioni di ricarica elettrica.

In sede di riunione tecnica, l’ANCI ha presentato alcune proposte emendative agli articoli citati.

Parere favorevole a seguito dell’accoglimento di emendamenti fondamentali per ANCI.

8

Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di “Linee guida per l’adozione di IA nella pubblica amministrazione”

Il testo delle “Linee Guida per l’adozione di IA nella Pubblica Amministrazione” in esame si rivolge a tutte le Pubbliche Amministrazioni e assume carattere di cogenza qualora queste decidano di sperimentare dei sistemi di intelligenza artificiale.

Sono frutto del lavoro di un tavolo coordinato dall’AGID che ha visto la partecipazione delle amministrazioni centrali e territoriali, e si focalizzano sull’impiego (adozione, sviluppo, acquisto e uso) dei sistemi di Intelligenza Artificiale sia nell’ambito della gestione amministrativa, sia in quello relativo alla fornitura di servizi a cittadini ed imprese.

Esse si inseriscono nel quadro di armonizzazione delle regole in tema di Intelligenza Artificiale sancito dalle disposizioni contenute nel Regolamento europeo (UE) 1689/2024 del 13 giugno 2024 del Parlamento Europeo.

Parere favorevole con raccomandazioni consegnate.

9

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”

Il provvedimento, trasmesso al Senato in prima lettura (AS 1625) ed assegnato alla Commissione giustizia, Relatore sen. Sisler. mira a contrastare i reati ambientali, a tutelare maggiormente la salute pubblica e inasprisce la tutela penale relativa agli abbandoni dei rifiuti. Prevista anche una modifica al codice della Strada con l’aggiunta della possibilità, per quanto concerne i mozziconi e i rifiuti minuti, di utilizzare le cosiddette fototrappole per la sanzione differita, L’esame del provvedimento è iniziato il 1° settembre: Anci ha inviato i propri emendamenti entro i termini previsti.

Parere sospeso in attesa delle votazioni in sede parlamentare degli emendamenti presentati da ANCI su cui il Governo ha fornito parziale condivisione.

In sede tecnica sono stati depositati i seguenti emendamenti inviati anche in Parlamento finalizzati a:

  • destinare una quota dei proventi delle ammende definite nel nuovo comma 1 dell’art. 255 del Testo Unico Ambientale ai Comuni e Città Metropolitane per attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o di bonifica dei siti di abbandono presenti nel territorio;

  • aumentare il periodo di sospensione della patente di guida per chi commette tali azioni da una vettura, portandolo da uno-quattro mesi a quattro-sei mesi;

  • ripristinare la sanzione amministrativa per quei casi che già sono stati derubricati a contravvenzioni, lasciando, quindi, la possibilità ai Comuni di intervenire, attraverso i regolamenti comunali di igiene urbana, incamerando le risorse delle sanzioni amministrative, in tutti i casi qualificabili come conferimenti errati o non conformi ai medesimi regolamenti. Le proposte emendative prevedono anche il fermo amministrativo del mezzo utilizzato per commettere il reato. Qualora il soggetto sia recidivo, lo stesso può essere impiegato per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per i servizi sociali dei Comuni.

10

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Programma statistico nazionale 2026-2028, deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat) nella seduta del 18 luglio 2025

Elenco delle rilevazioni obbligatorie a carico dei soggetti del SISTAN.

Parere favorevole

11

Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto 10 febbraio 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in sostituzione, di tre componenti della Commissione consultiva teatro

Designazione acquisita

12

Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante i criteri di riparto e le modalità per il monitoraggio della quota parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità destinata a iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro – sviluppo e dello spettro autistico, ai sensi dell’articolo 1, comma 213, lettera e), della legge 30 dicembre 2023 n. 213

Il decreto ripartisce una quota parte pari a 30 milioni delle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, destinata a iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico, favorendo la più ampia partecipazione dei Comuni, di eventuali ulteriori enti pubblici e degli enti del Terzo settore.

Le risorse sono destinate alle Regioni per finanziare interventi e progetti aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, e sono ripartite in base ai seguenti criteri:

  1. per 1,9 mln, nella misura fissa di 100.000 euro per ciascuna regione;

  1. per 28,1 mln, in proporzione alla popolazione residente al 1.1.2025.

Le Regioni individuano le iniziative da realizzare attraverso una deliberazione di giunta, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali.

Possono essere finanziate iniziative in prosecuzione di quelle già avviate negli anni passati o di nuova previsione, finalizzate alla socializzazione, al benessere, all’accompagnamento all’autonomia e alla vita indipendente, anche in congiunzione con giornate di sollievo per i caregiver familiari.

In caso di rinunce, revoche ed economie delle risorse assegnate, le Regioni possono riassegnarle ad altri interventi tra quelli finanziati.

Rispetto ai 50 mln annuali del biennio 2022-2023 (per il 2024 non sono stati previsti ulteriori finanziamenti), si è assistito a un taglio di risorse, che rischia di minare la continuità degli interventi.

Parere favorevole.

Si coglie tuttavia l’occasione per evidenziare la necessità di una razionalizzazione complessiva delle modalità di programmazione e di erogazione di tali risorse, al fine di garantire continuità e un orizzonte di programmazione certo. Si tratta infatti di risorse destinate a iniziative dedicate alla socializzazione, al benessere e all’accompagnamento all’autonomia e alla vita indipendente delle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico, strettamente connesse ad attività ordinarie di competenza dei Comuni, per le quali dunque andrebbe superata la logica progettuale e inserite in una logica di programmazione ordinaria, al fine di salvaguardare la programmabilità e la continuità degli interventi nei territori.

13

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la definizione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per l’anno scolastico 2025/2026

Si tratta dello schema di decreto MIM di concerto con il MEF della revisione per l’as 2025/2026 delle dotazioni organiche triennali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, a seguito della riforma del dimensionamento della rete scolastica.

La quantificazione complessiva dei posti è stabilita a livello nazionale e ripartita in dotazioni organiche regionali e provinciali tenendo conto anche della presenza di alunni con disabilità, nonché del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

La dotazione organica regionale complessiva as 2025/2026 è di 196.477 posti (46.822 assistente amministrativo, 17.190 assistente tecnico, 131.143 collaboratori scolastici, questi ultimi invariati nel numero dall’as 2018/19).

Parere favorevole

Fuori sacco

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’intesa Rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio

Il Governo propone una proroga di ulteriori 12 mesi all’entrata in vigore dei requisiti minimi per i Centri Anti Violenza e le Case Rifugio.

Intesa

Fuori sacco

Parere sul Piano Strategico Nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2025-2027

Il Piano è il frutto di un lungo lavoro istruttorio in seno all’Osservatorio contro la violenza di genere.

Il dipartimento ha accolto tutte le proposte Anci volte ad una valorizzazione del ruolo dei Comuni ed in particolare in ordine ad azioni di:

 formazione degli operatori (assistenti sociali, polizia locale);

 sensibilizzazione, in particolare attraverso interventi nelle scuole, e campagne di comunicazione;

 progetti di messa in rete dei servizi esistenti sui territori, anche attraverso la redazione di linee guida nazionali sulla co-progettazione tra Comuni, Regioni e CAV, superando il sistema delle gare d’appalto per servizi essenziali antiviolenza, come già avviene in altri ambiti del welfare;

 istituzionalizzazione di tavoli permanenti locali di co-progettazione tra Comuni, CAV, reti di donne e Uffici scolastici regionali, per armonizzare gli interventi educativi con la rete dei servizi e garantire continuità e sinergia;

 introduzione di riserve ERP specifiche per donne in uscita dalla violenza, come già previsto da alcune leggi regionali.

Parere favorevole