• Ottobre 23, 2025
di Redazione Anci

Sede di concertazione

Conferenza Stato-Città del 23 ottobre 2025. Disponibile l’esito della riunione

Consulta l'esito della riunione
Conferenza Stato-Città del 23 ottobre 2025. Disponibile l’esito della riunione

 

Provvedimento

Sintesi del contenuto

Posizione politica

Approvazione dei verbali delle sedute della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 24 luglio, del 30 luglio e del 10 ottobre 2025

Approvati

1

Accordo sul Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2026

Con il provvedimento in esame si provvede all’adozione della nota metodologica di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2026.

La nota tiene conto delle modifiche apportate:

  • per effetto della nuova metodologia di calcolo delle capacità fiscali, con particolare riguardo al calcolo del cd capacità fiscale residuale, che ha visto lo scorporo della componente imposta di soggiorno, dal 2026 determinata in modo distinto, e innovazioni di un certo rilievo ne modello di calcolo della restante parte al fine di rafforzarne la stabilità e attenuare i notevoli problemi incontrati negli scorsi anni;

  • per effetto dell’aggiornamento dei fabbisogni standard ai dati relativi al 2023, rilevati da fonti ufficiali e dai questionari periodici compilati dai Comuni;

  • per effetto dell’incorporazione nell’ammontare complessivo del Fondo delle risorse introdotte con la legge di bilancio 2025, che per il 2026 assommano a 112 mln. di euro.

Questi cambiamenti si aggiungono a quelli “di base”, derivanti dall’adeguamento della media triennale della popolazione utilizzata nelle diverse funzioni e dall’incremento delle percentuali perequative, che nel complesso aumentano al 68% delle risorse (rispetto al 60% del 2025).

Nel complesso l’ammontare di risorse aggiuntive richieste per assicurare le maggiori entrate risultanti dal sistema perequativo ai Comuni meno dotati nel 2026 ammonta a circa 133 milioni di euro. L’intervento delle risorse statali incrementali (che passano da 56 a 112 mln. di euro) consente di finanziare per circa il 42% tale fabbisogno, ricorrendo a riduzioni a carico del comparto per il restante 58%.

Rinvio

in quanto,

  • la determinazione del Fondo di solidarietà si fonda sull’aggiornamento – eventualmente oggetto anche di revisione metodologica – dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, argomenti che non sono ancora stati portati all’esame della Conferenza;

  • il quadro degli interventi che coinvolgono i Comuni nell’ambito della legge di bilancio è ancora incompleto anche con riferimento a interventi auspicati ma non entrati nella stesura attualmente nota del ddl Bilancio, quali in primo luogo l’ipotesi di fuoriuscita di Roma Capitale dalla parte perequativa del FSC, che porterebbe indubbi benefici in termini di semplificazione e attenuazione degli squilibri orizzontali, considerando la dimensione e le caratteristiche peculiari di Roma.

Anci concorda sulla necessità di contenere i rischi di ritardo rispetto al termine di legge di emanazione del provvedimento (15 novembre), tuttavia la tempestività nella decisione deve essere esercitata sulla base di un quadro esaustivo, trattandosi del principale trasferimento ordinario per il comparto comunale. Si osserva inoltre che uno dei problemi principali risiede nell’eccessiva lunghezza dei tempi procedurali finali interni (controlli, firme) su cui sarebbe opportuna una riflessione specifica.

Nel merito del provvedimento, pur riconoscendo alcuni avanzamenti nel percorso di riforma del Fondo e di alimentazione con risorse statali, va sottolineata la tuttora persistente prevalenza del finanziamento orizzontale delle differenze di risorse indotte dalla perequazione (nel 2026 il finanziamento verticale copre il 42% degli sbilanci).

Ciò avviene, come più volte segnalato dall’Anci, in un contesto economico profondamente mutato, caratterizzato dall’elevata inflazione del 2022-23 che spinge sui costi dei Comuni per servizi e oneri contrattuali, nonché dalla pressione dovuta alla crescita delle esigenze di assistenza sociale, a fronte della forte rigidità delle fonti di entrata propria.

2

Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, a norma dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Il decreto all’esame della Conferenza odierna, su richiesta dell’ANCI, aggiorna, dopo quattordici anni, i valori dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno di tutti gli amministratori locali, allineandoli a quelli del contratto collettivo nazionale dei dirigenti del comparto funzioni locali.

Il nuovo decreto – che è frutto di un proficuo lavoro dell’ANCI con i Ministeri interessati – individua i limiti, le modalità di documentazione e di rendicontazione nonché i criteri per la liquidazione di tali spese, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e anche contenimento della spesa pubblica.

In particolare, l’articolo 2 introduce delle novità per la disciplina del rimborso delle spese di soggiorno. Per tale tipologia di spesa, il nuovo decreto non indica più gli importi specifici per il loro rimborso ma adotta i limiti indicati dal CCNL del personale dirigente dell’area funzioni locali. Il medesimo articolo, poi, disciplina le modalità di documentazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese oggetto di rimborso, eliminando, dunque, il riferimento alle indennità di missione e ai tetti predeterminati quattordici anni fa senza alcun parametro oggettivo quale è quello del contratto collettivo dei dirigenti del comparto delle funzioni locali. La nuova norma, dunque, elimina la sperequazione fra trattamenti di missione di amministratori locali e dirigenti del comparto delle funzioni locali.

Il decreto sostituisce il previgente decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011.

Intesa

3

Delibera di attuazione, per l’anno 2025, del punto 5 dell’Accordo della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i comuni del contributo annuo del Ministero dell’istruzione e del merito per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali

La Delibera individua nell’ambito della ripartizione del contributo annuo del MIM, la percentuale assegnata direttamente ai Comuni dal Ministero per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso le istituzioni scolastiche statali.

Considerate le risorse pari a 51.212.627,00, per l’individuazione della percentuale da assegnare ai Comuni che in base ai dati ISTAT raggiungono almeno il 65% di raccolta differenziata, si è preso a riferimento la percentuale assegnata nel 2023 pari al 14%, tenuto conto dell’eccezionalità delle risorse assegnate nel 2024 (oltre 55milioni).

In sede tecnica, sulla base delle simulazioni sulla ripartizione del contributo, ANCI ha proposto di riservare una percentuale pari al 16% (dati ISPRA ann. 2023) che assegna ai Comuni non virtuosi un importo pari a 5,89 e ai Comuni virtuosi un importo pari al 7,73: ricevendo entrambi un importo superiore a quello del 2023 e in linea con la finalità dell’Accordo di Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 2008 che intende riconoscere una premialità ai Comuni virtuosi.

Favorevole alla delibera