- Marzo 4, 2021
Società partecipate
Cassazione sul danno da mala gestio e responsabilità degli amministratori delle società in house
La Corte evidenzia che in tema di società di capitali partecipate da enti pubblici sussiste l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, principio che rappresenta un'eccezione rispetto alla regola
La Corte di Cassazione, sezioni riunite, con l’ordinanza del 15/1/2021 n. 614 interviene in tema di sussistenza di tutti i requisiti necessari per la qualificazione della partecipata come società in house províding affinchè l’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo per i danni cagionati al patrimonio della società spetti alla Corte dei conti. Su tale aspetto la Corte evidenzia che in tema di società di capitali partecipate da enti pubblici sussiste l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. Tale principio rappresenta un’eccezione rispetto alla regola secondo cui la mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell’azione di responsabilità alla giurisdizione contabile. Tranne che per le società in house e le società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa in forma privatistica), il danno subìto dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non è qualificabile come danno erariale.
Ciò significa che non è esclusa la possibilità di un concorso tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto, laddove sia prospettato sia un danno erariale che un danno arrecato alla società –oltre ad una semplice interferenza fra i due giudizi – deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio. Secondo la Cassazione, tali conclusioni sono coerenti con l’elaborazione giurisprudenziale e trovano conferma nelle disposizioni di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016. Quest’ultima norma, evidenziano i giudici, disciplina la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica e ribadisce l’assoggettamento di questi ultimi alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, facendo però salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.
Nell’ordinanza in questione la Cassazione rappresenta infine che, in considerazione del fatto che le due giurisdizioni sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, e tenuto altresì conto della tendenziale diversità di oggetto e di funzione tra i relativi giudizi, il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività e non di esclusività. Ciò non dà quindi luogo a questioni di giurisdizione ma, eventualmente, di proponibilità della domanda, con salvaguardia del limite di cui al divieto di duplicazione del risarcimento, di cui ciascuno dei Giudici deve tener conto, nella liquidazione, di quanto eventualmente già riconosciuto nell’altra sede.