• Maggio 23, 2013
di anci_admin

Catasto

Case, ruralità extralarge – Tratto da Italia Oggi del 23/05/2013

La Ctr Lazio chiede alla Cassazione di rivedere l'orientamento. Ai fini Imu Il riconoscimento presc...

La Ctr Lazio chiede alla Cassazione di rivedere l’orientamento. Ai fini Imu
Il riconoscimento prescinde dal classamento
 
La ruralità delle abitazioni e degli immobili strumentali può essere riconosciuta indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza. Con queste interessanti conclusioni in tema di Ici, la nona sezione della Commissione regionale del Lazio, nella sentenza n. 125/9/2013 depositata in segreteria il 15 maggio scorso, ritiene di poter ampliare la platea delle case rurali, escludendo unicamente le unità immobiliari appartenenti alle categorie (di lusso) A/1 e A/8. I giudici regionali capitolini, riferendosi alla ruralità da assegnare sia alle abitazioni che agli immobili strumentali, confermando la decisione dei colleghi di primo grado di Viterbo, in rigetto dell’appello del comune di Viterbo, hanno escluso la valenza dell’iscrizione catastale, ritenendo decisiva l’effettiva destinazione dell’immobile e affermando la prevalenza dell’utilizzo effettivo sulla categoria catastale. Secondo i giudici di merito, la posizione delle sezioni unite della Cassazione, che, invece, ritiene indispensabile l’inserimento in precise categorie catastali (A6 per le abitazioni e D/10 per gli immobili strumentali), non è in linea con quanto si legge nella nota dell’Agenzia del territorio prot. n. 10933 del 26 febbraio 2010 e, quindi, dovrebbe essere riconsiderata. La sentenza in commento, sia pure riferita all’Ici, interviene sull’esatta classificazione catastale da attribuire agli immobili e, conseguentemente, potrebbe avere delle ripercussioni anche sull’Imu, godendo tutti i benefici assegnati ai fabbricati rurali da questa imposta. Questo, specialmente se consideriamo che la sospensione dal pagamento dal 17 giugno al 16 settembre (come prevista dal decreto legge in vigore dal 22 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, riguarda anche i terreni agricoli e i fabbricati rurali, di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 8 del Salva Italia, dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011). «Nella suddetta nota», osservano i giudici regionali capitolini, «l’Agenzia del territorio prende esplicitamente in esame l’orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione e in particolare afferma che, in base all’articolo 9, commi 3 e 3-bis del decreto legge n.557/993, l’iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto edilizio urbano deve realizzarsi in coerenza alle disposizioni previste per le unità immobiliari e, pertanto, le stesse devono essere accertate nella categoria catastale più appropriata, sulla base delle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e in maniera del tutto indipendente dal carattere di ruralità». A riprova di ciò, il collegio regionale rileva, per esempio, che il comma 3, lettera e), dell’articolo 9 in commento, stabilisce che i fabbricati a uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969…, non possono comunque essere riconosciuti rurali; per cui risulta immediatamente deducibile che le altre tipologie immobiliari a carattere abitativo (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/9, A/11) possono essere riconosciute come rurali, a esclusione di quelle con caratteristiche di lusso. La commissione quindi evidenzia come l’emanazione della nota da parte di un organo tecnico quale l’Agenzia del territorio, induce a riconsiderare l’indirizzo espresso dalle sezioni unite, e consente di inserire gli immobili aventi caratteristiche rurali in categorie diverse di quelle A/6 e D/10.