- Gennaio 30, 2014
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Carceri – Attività extramurarie per detenuti, nota di chiarimento ministero Giustizia-Dap
Con la sottoscrizione del protocollo tra l’Anci e il ministro della Giustizia (Dipartimento de...Con la sottoscrizione del protocollo tra l’Anci e il ministro della Giustizia (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), volto a promuovere sul territorio un programma sperimentale di attività lavorative extramurarie per i soggetti in stato di detenzione attraverso progetti in favore delle comunità locali gestiti dai Comuni, sono derivate molteplici esperienze sui territori. I Comuni infatti si sono attivati utilizzando le modalità previste dal Protocollo, attraverso la formula del lavoro all’esterno di cui all’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con la corresponsione di buoni lavoro o borse lavoro nonché con il versamento dei contributi Inps e Inail per la relativa copertura assicurativa dei soggetti interessati.
A seguito dell’introduzione del comma 4- ter al suddetto art. 21 (operata dall’art. 2 del decreto legge 1 luglio 2013, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 94) si sono riscontrate problematiche, anche di carattere interpretativo, circa la previsione secondo la quale i detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività.
Per tale ragione, l’Anci ha scritto al ministero della Giustizia chiedendo di fornire chiarimenti, per assicurare la corretta applicazione del Protocollo da parte delle amministrazioni comunali, a garanzia delle stesse e dei soggetti interessati.
Si pubblica pertanto la nota di risposta del ministero della Giustizia-Dap con la quale si specifica la distinzione tra il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e il lavoro all’esterno, nella ulteriore formulazione del comma 4- ter all’art. 21 della L. 354/75.
Anche se il citato comma 4- ter prevede, per il lavoro volontario e gratuito, l’applicazione delle modalità previste per il lavoro di pubblica utilità, si chiarisce che si tratta di istituti analoghi sul piano degli effetti ma comunque distinti giuridicamente. Il lavoro volontario e gratuito nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività è riferito a soggetti sottoposti a misure restrittive e non è una sanzione alternativa alla pena detentiva, come nel caso del lavoro di pubblica utilità. (com/ef)