- Maggio 13, 2015
Politiche sociali e legge 328/2000
Bonus bebè – Il regolamento attuativo
Nella Gazzetta Ufficiale 83 del 10 aprile 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente d...Nella Gazzetta Ufficiale 83 del 10 aprile 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 recante le Disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo 1, comma 125, della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che istituisce un assegno al fine incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (il cosiddetto “bonus bebè” ).
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari (composti da cittadini italiani o di uno Stato della UE o da cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, su domanda di un genitore convivente con il figlio, ed è fissato in un importo annuo pari a 960 euro per figlio per i nuclei in possesso di ISEE, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui.
Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuo dell’assegno sale a 1920 euro.
L’assegno è corrisposto dall’INPS con cadenza mensile ed è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione (v. articolo 3).
La domanda per l’assegno va presentata all’INPS (presso sedi territoriali e contact center, con procedure telematiche assistite ) per via telematica; in via generale, il genitore è tenuto ad autocertificare i requisiti che danno titolo alla concessione.
Ai fini della decorrenza dell’assegno dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento (ovvero in sede di prima applicazione , entro i 90 giorni dall’entrata in vigore del DPCM in questione, quindi entro il 23 luglio 2015); altrimenti l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (v. articolo 4).
L’articolo 5 del DPCM individua ulteriori casi di decadenza dal beneficio ed i casi di erogazione dell’assegno a favore dell’altro genitore o di un terzo affidatario. (lb)