• Febbraio 12, 2016
di anci_admin

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Beni e servizi – QELSole24Ore, in Gazzetta il Dpcm su categorie merceologiche e l’elenco oneri informativi

di Guglielmina Olivieri Pennesi (*)   In Gazzetta Ufficiale il Dpcm che definisce categorie ...

di Guglielmina Olivieri Pennesi (*)
 
In Gazzetta Ufficiale il Dpcm che definisce categorie merceologiche e soglie oltre le quali i Comuni – entro sei mesi dalla pubblicazione – dovranno ricorrere ai soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del Dl 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 (nove città metropolitane e due province). Vigilanza armata, facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti. Sono queste le cinque categorie di beni e servizi individuate dal Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio, che definisce le soglie al di sopra delle quali i Comuni dovranno ricorrere alle nove città metropolitane e due province iscritte come soggetti aggregatori nell’elenco tenuto dall’Anac.
Obiettivo del Dpcm è quindi quello di aumentare la soglia di spesa pubblica gestita dai soggetti aggregatori, per garantire da una parte la riduzione dei prezzi legata all’aggregazione della domanda, dall’altra la qualità dei beni e servizi acquistati.
I contenuti del decreto
Nel dettaglio, il decreto prevede due tipi di soglie: quella di 40mila euro per la vigilanza armata e la guardiania e quella cosiddetta comunitaria (che riguarda i contratti pubblici di forniture di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali) che ammonta a 209mila euro per le categorie: facility management immobili, pulizia immobili, manutenzione di immobili e impianti.
Per quanto riguarda le modalità attuative, il Dpcm prevede innanzitutto che per le categorie di beni e servizi individuate l’Anac non rilascerà il codice identificativo di gara (Cig) alle stazioni appaltanti se queste, superate le soglie di cui sopra, non ricorreranno a Consip o altro soggetto aggregatore.
La tempistica
Rispetto all’entrata in vigore, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche (ad esclusione di scuole, università, regioni ed enti, consorzi e associazioni regionali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale) gli obblighi decorrono dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale mentre per le restanti amministrazioni – e quindi anche per i Comuni – gli obblighi decorrono dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Questo regime transitorio è stato previsto per consentire ai soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del Dl 66/2014 convertito dalla legge 89/2014, ovvero nove città metropolitane e due province di organizzarsi in questa fase di start up.
(*) Responsabile Ufficio edilizia, urbanistica e contratti pubblici Anci