• Maggio 3, 2013
di anci_admin

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Assistenza educativa – La sentenza del Consiglio di Stato sull’accompagnamento degli alunni disabili delle scuole superiori

Il Consiglio di Stato con la <a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2018/06/Contenuti/Allega...

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.1930/13, depositata nel mese di aprile, ha chiarito, se ancora ce ne fosse stato bisogno, la questione relativa alla competenza in materia  di assistenza educativa e trasporto degli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, individuando nell’amministrazione provinciale  l’ente locale competente ad assicurare tali misure.
In particolare, si legge nella sentenza, “La misura (assistente personale) di cui si discute, rientra, nella classificazione di cui al d.lgs. n.112 del 1998, nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità di cui al Titolo IV,  ma non tra i servizi sociali di cui al capo II, attribuiti ai Comuni, bensì invece nella sub materia dell’istruzione scolastica di cui al Capo III, (in cui è compreso l’art. 139 già citato), ripartita tra Province e Comuni, come detto”.
Inoltre “…si esclude che gli stessi possano essere genericamente ricompresi  nell’ambito dei servizi integrati sociali alla persona, trattandosi di particolari modalità di concreta attuazione del diritto allo studio ed all’integrazione scolastica…”
Pertanto, conclude la sentenza   “…l’assistenza personale in favore di uno studente disabile frequentante un istituto di istruzione secondaria superiore, costituendo una adeguata misura per dare effettività e concretezza al suo diritto all’istruzione e alla integrazione scolastica, integra ragionevolmente la fattispecie del servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”.
La sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato oltre a confermare la posizione da sempre sostenuta dell’ANCI, aiuta a fare chiarezza nelle competenze e nel riparto delle relative risorse; consentendo ai Comuni che hanno comunque continuato ad assicurare tale importante servizio anche con risorse proprie, a continuare a svolgerlo ed a richiedere il dovuto rimborso alla amministrazione competente. (com)