- Febbraio 13, 2013
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Antimafia – Al via da oggi le nuove regole sulla documentazione antimafia
Entrano oggi in vigore le nuove regole sulla documentazione antimafia, contenute nel Libro II del ...Entrano oggi in vigore le nuove regole sulla documentazione antimafia, contenute nel Libro II del d. lgs 159/2012 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
Il Ministero dell’Interno, con la circolare emanata venerdì scorso, ha spiegato tali novità, che sono state apportate e disciplinate dal d.lgs 218/2012 relativo proprio alle disposizioni integrative e correttive al Codice stesso.
Viene ampliata la platea di operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia. Ai soggetti già individuati dall’art. 85 del Codice, si aggiungono: i gruppi europei di interesse economico (G.I.E.I.E), i membri dei collegi sindacali e di associazioni e società anche senza personalità giuridica, ai legali rappresentanti e componenti degli organi di amministrazione delle società di capitali e alle società costituite all’estero e determinati soggetti, qualora siano interessate alla verifica le società concessionarie di giochi pubblici.
Il Codice prevede un sistema di rilascio della documentazione antimafia imperniato sulla Banca Dati Unica della Documentazione Antimafia. Nelle more della realizzazione di tale banca dati, la documentazione antimafia necessaria per partecipare alle gare d’appalto dovrà essere richiesta direttamente alle Prefetture competenti, che procederanno alle verifiche attraverso le altre banche dati esistenti, ovvero con il CED Interforze, ove attivato con il sistema SICEANT (Camere di Commercio) nonché con i propri atti d’ufficio. Nel Codice non è stata infatti inserita una disposizione che equipara il certificato di iscrizione al registro imprese rilasciato dalla Camera di Commercio con il nullaosta antimafia e che quindi poteva consentire di effettuare i controlli direttamente tramite le Camere di commercio.
La tempistica per gli accertamenti del Prefetto e l’adozione del provvedimento è di 45 giorni; in casi di particolare complessità il termine è prorogato di altri 30 giorni.
Con le nuove regole, vengono ampliate le fattispecie indiziarie di possibili irregolarità, inserendo tra queste la violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla Legge 136/2010. Poichè le sanzioni amministrative sono applicate dal Prefetto della provincia in cui si trova la Stazione appaltante o l’amministrazione concedente, si ritiene utile designare un funzionario referente presso ogni Prefettura.
Altra importante novità è quella della scomparsa della categoria dell’informazione atipica, che finora aveva lasciato alla discrezionalità della stazione unica appaltante la decisione sulla sorte del contratto in casi di evenienze dubbie. Da ora, il procedimento si concluderà con l’emissione di un’informazione antimafia di tenore liberatorio o interdittivo.
La circolare, infine, contiene le indicazioni utili per l’applicazione delle nuove regole in relazione alla fase in cui si trova l’istruttoria dal momento dell’entrata in vigore del Codice, ovvero al 13 febbraio 2013. Se l’istruttoria è completata prima di tale data, non sono necessarie integrazioni. Se non è stata completata, gli atti compiuti sono validi e la Prefettura procederà alla loro integrazione. (com/gp)