• Gennaio 15, 2013
di anci_admin

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Mafia – Consiglio Stato annulla scioglimento Comune Bordighera, per ‘azzerare’ servono elementi concreti e rilevanti

Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose di un Comune non può essere deciso per singoli casi...

Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose di un Comune non può essere deciso per singoli casi di intimidazione o di condizionamento anche se accertati, nè di omesso controllo sull’affidabilità morale in un appalto. Per superare la volontà elettorale servono elementi “concreti, univoci e rilevanti”, al di là del singolo episodio che può determinare solo la sanzione per il suo responsabile. E’ con tali considerazioni che il Consiglio di Stato (sentenza 3195/2012) ha annullato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Bordighera, deciso dal Viminale con un Dpr del 24 marzo 2011 e già giudicato legittimo dal Tar Liguria.
Rifacendosi alla norma sullo scioglimento per mafia, l’articolo 143 del Dlgs 267/2000 come modificato nel 2009 dal ‘pacchetto sicurezza’, i magistrati di Palazzo Spada – riporta Il Sole 24 Ore di oggi – spiegano che gli elementi di infiltrazione devono essere “assistiti da un obiettivo e documentato accertamento della loro realtà storica” (concreti), sicuramente rivolti a modificare i processi di decisione (univoci) e pesanti a tal punto da “compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale” (rilevanti). La mancanza di questi elementi rende illegittimo lo scioglimento dell’amministrazione.
La stessa sentenza precisa che il parere espresso dal Prefetto nella sua relazione al Viminale, non è vincolante, ma può superato con un “congruo corredo documentale”, da formarsi grazie anche ad “un supplemento di istruttoria”. (gp)