• Maggio 20, 2014
di anci_admin

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Dl Casa – ‘Piano Lupi’ diventa legge, ecco le principali misure del provvedimento/2

UTILIZZO DEI PROVENTI VENDITA ALLOGGI EX IACP E DI PROPRIETA' DEI COMUNI PER REALIZZARE NUOVI ALLOGG...

UTILIZZO DEI PROVENTI VENDITA ALLOGGI EX IACP E DI PROPRIETA’ DEI COMUNI PER REALIZZARE NUOVI ALLOGGI O RECUPERARE QUELLI INAGIBILI – Entro il 30 giugno 2014 un decreto MIT, MEF, Affari regionali (d’intesa con la Conferenza unificata) sulle procedure di alienazione degli alloggi ex IACP e dei Comuni a favore degli attuali inquilini. Entro 30 giorni la costituzione Fondo contributo agli interessi sui mutui ipotecari, con una dotazione di 18,9 milioni di euro ogni anno dal 2015 al 2020 (113,4 milioni di euro) per favorire l’acquisto degli alloggi da parte degli inquilini. Accesso al Fondo di garanzia statale per la prima casa del MEF (istituito con la legge di Stabilità) dotato di 200 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
INCREMENTO DELL’OFFERTA DI ALLOGGI – La norma favorisce l’aumento dell’offerta di alloggi sociali in locazione:  nei Comuni ad alta tensione abitativa, senza consumo di nuovo suolo, valorizzando il risparmio energetico, accelerando l’utilizzo delle risorse dei Fondi immobiliari per il social housing (come il FIA). Lo fa, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso interventi di: ristrutturazione edilizia sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell’edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma variazione della destinazione d’uso creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto. 
Cento milioni di euro per le Regioni che entro 90 giorni definiscono: i requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggio sociale i criteri per la fissazione dei canoni di locazione i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita eventuali norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e riduzioni degli  oneri di urbanizzazione per il finanziamento della quota di alloggi per gli inquilini ERP nonché degli spazi e servizi collettivi dei soli Comuni che entro 90 giorni recepiscono le norme di semplificazione e approvano: i criteri di valutazione urbanistica, economica e funzionale degli interventi le superfici complessive che possono essere cedute ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata.
RISCATTO A TERMINE DELL’ALLOGGIO – Le convenzioni che disciplinano le locazioni di alloggio sociale possono prevedere che – trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione – l’inquilino abbia la facoltà di riscattare l’unità immobiliare.
Chi acquista ha due vantaggi: 1) l’Iva dovuta dall’acquirente (che e’ incassata da chi vende per riversarla allo Stato) viene corrisposta solo al momento del riscatto e non all’inizio; 2) il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per l’acquisto é rimandato al momento dell’atto di acquisto. Chi vende rimanda la tassazione IRES e IRAP sui corrispettivi delle cessioni alla data del riscatto. (com/gp)