- Marzo 7, 2014
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Decreto legge 26/2014 – Prorogata a fine anno dismissione società non aventi fine istituzionale
L’articolo 2 comma 1, lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 26 recante “Disposizioni urgen...L’articolo 2 comma 1, lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6/3/2014 modifica a 12 mesi il termine fissato dal comma 569 delle legge 147/2014 c.d. legge di stabilità, portandolo quindi al 31/12/2014. La norma della stabilità a sua volta richiama le disposizioni della legge 244/2007 che vietano alle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del d. lgs. 30/3/2001 n. 165 di assumere o mantenere partecipazioni “dirette” anche minoritarie in società non aventi ad oggetto beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che già ne prevedeva la cessione a terzi, da avviare entro dicembre 2010, pur prevedendo una diversa e più complessa procedura.
Più tempo quindi – rispetto alla riapertura operata dalla legge di stabilità – per le amministrazioni che non avessero adempiuto alla dismissione delle società non aventi finalità istituzionale già prevista dalle richiamate disposizioni della finanziaria 2008.