- Novembre 23, 2020
Contrassegni disabili
Prorogata fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento scaduti
Il decreto Rilancio estende la proroga anche ai documenti che scadranno nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 30 dicembre 2020
Stanno pervenendo richieste di chiarimento rispetto alle autorizzazioni relative ai contrassegni per disabili (rilasciati ai sensi dell’art. 381 del DPR 495/1992) in scadenza e sulla possibilità di usufruire di proroghe dovute al periodo emergenziale. In proposito si fa presente che il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 – convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o che scadranno nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 30 dicembre 2020. Il decreto legge n. 34 – Dl Rilancio- ha quindi prorogato i termini previsti dall’art. 104 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020. La proroga vale anche per il permesso disabili (contrassegno invalidi), come tutti i documenti di riconoscimento. Il contrassegno viene infatti annoverato tra i documenti di riconoscimento dalla nota n. 11058 del 5/3/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il contrassegno disabili – disciplinato dall’art. 188 del Codice della Strada e dall’art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. – viene rilasciato da parte del Sindaco del Comune di residenza del richiedente, su specifica istanza. Si ricorda che dal 15 settembre 2015 i contrassegni di colore arancione non sono più utilizzabili. E’ valido soltanto il CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo), di colore azzurro, che può essere usato in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Il nuovo contrassegno è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente agevolazioni per la sosta e la circolazione.